Il punto / Oltre la speculazione giornalistica e politica. La sentenza di Palermo certifica la trattativa Stato-mafia?

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Ma sarà vero che la sentenza di Palermo certifica che lo Stato italiano si è compromesso in una trattativa con la mafia? E che quella sentenza riscrive una pagina importante della storia d’Italia? Per rispondere, bisognerebbe avere letto la sentenza per intero; ma al momento questo non è possibile perché le motivazioni saranno pubblicate non prima di qualche mese, e sarà una lettura difficile perché verosimilmente saranno centinaia di pagine.

Qualche cosa però si può dire subito, partendo da una considerazione elementare ma trascurata dai commentatori giornalistici. E cioè che la sentenza di un giudice non può dire nulla di più rispetto a quello che è l’oggetto del giudizio. Certo, materialmente è possibile che un giudice si allarghi a esporre nella sentenza anche le sue valutazioni personali sull’universo mondo. Ma quando lo fa, tutto quello che dice in più non ha valore giuridico – come si dice con linguaggio tecnico non ha efficacia di giudicato – e chiunque può liberamente dissentire o semplicemente non tenerne conto. In un processo penale, l’oggetto del giudizio, quello che segna i limiti oltre i quali il giudice non si deve pronunciare, è definito dall’atto di accusa. E l’atto di accusa è definito a sua volta da una serie di elementi oggettivi: prima di tutto le persone degli accusati, poi i fatti specificamente addebitati, infine l’articolo del codice penale che si ritiene trasgredito. Di questo si discute nel processo e di questo deve parlare la sentenza.

Ora, nel processo di Palermo l’atto di accusa non parlava di una “trattativa”, o almeno non ne parlava formalmente, perché quel tipo di trattativa – ci sia stata o meno – non è prevista dal codice penale come reato. Il codice penale, precisamente l’articolo 338, quello invocato a Palermo dall’accusa, contempla come reato le minacce e le intimidazioni rivolte contro un’autorità politica per forzarla a prendere determinate decisioni. Chi fa queste minacce va in galera, questo dice il codice. Che l’autorità politica minacciata si pieghi o no, non aggiunge e non toglie nulla alla gravità del reato commesso dal minacciante, e non comporta una responsabilità penale degli uomini politici interessati. Ricordiamoci il caso Moro. Quella volta il governo decise di rifiutare qualunque concessione, ma ancora se ne discute, e nessuno pensò di accusare come complice dei brigatisti chi allora sosteneva che si dovesse invece accettare la trattativa.

Infatti, nel processo di Palermo nessun uomo politico era accusato di avere aderito alla supposta trattativa (l’ex ministro Mancino era imputato di altro ed è stato assolto). Erano accusati alcuni esponenti mafiosi, per avere scatenato, all’incirca fra il 1990 e il 1994, una serie di uccisioni e di attentati, con lo scopo di indurre il Governo a mitigare la legislazione antimafia e a concedere ai mafiosi detenuti sconti di pena e attenuazioni del regime carcerario. Tanto bastava per applicare l’art. 338 del codice penale, e poiché i fatti essenziali sono certi (e da molto tempo) la sentenza di condanna non è stata una sorpresa. Ma che c’entra lo Stato? C’entra (solo) perché fra gli imputati vi erano anche alcuni ufficiali dei Carabinieri, che avrebbero fatto da portavoce dei capi mafiosi presso il livello politico. L’accusa sottintende che quegli ufficiali abbiano agito intenzionalmente nell’interesse della mafia e contro l’interesse dello Stato; loro si sono sempre difesi dicendo che hanno fatto semplicemente il loro dovere di ufficio nel riferire al Governo i messaggi che pervenivano dal mondo della mafia. La sentenza di Palermo ha accolto la tesi dell’accusa; questo punto è discutibile e probabilmente se ne discuterà nei gradi successivi del giudizio.

C’è da aggiungere che fra i “portavoce” della mafia, secondo l’accusa e secondo la sentenza, vi era anche l’ex senatore Dell’Utri; ma questi è già condannato, con sentenza definitiva, per concorso esterno in associazione mafiosa, ossia per essere stato, in altri contesti, un fiancheggiatore della mafia. Niente di veramente nuovo, dunque.

Questa è, in sintesi, l’essenza del processo di Palermo. Tutto il di più che viene detto è esagerazione giornalistica e speculazione politica. Fra parentesi, dal 1990 in poi la legislazione antimafia è stata sempre aggravata, mai attenuata.

Pier Giorgio Lignani

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