Il nuovo codice dei contratti pubblici (dgls 36/2023) è entrato in vigore dal 1 gennaio 2024 e presenta delle importanti novità rispetto al vecchio codice emanato con dgls 50/2016. Le principali novità vanno nella direzione della velocizzazione dei processi decisionali e dell’ aumento della trasparenza in tutte le fasi delle procedure di gara ad evidenza pubblica, in conformità con le direttive europee. Vediamo in dettaglio le principali novità apportate dal nuovo codice.
Il principio del risultato
Una delle novità più importanti del nuovo codice sancito nel primo articolo è il principio del risultato, in particolar modo nel comma 4 viene affermato che “Il principio del risultato costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea”.
L’articolo presuppone che i funzionari pubblici debbano agire in funzione del risultato concreto raggiunto e non per la mera applicazione delle norme, ponendo come obiettivo principale la gestione ottimale di ogni fase del progetto dall’affidamento alla realizzazione dei lavori. Il principio del risultato è la somma dei vari principi quali il principio di concorrenza, trasparenza, verificabilità, tracciabilità, efficacia, efficienza, economicità.
Il nuovo ruolo del RUP
Nel nuovo codice la figura del RUP diventa ancora più centrale, in quanto è chiamato a vigilare e coordinare su tutte le fasi del progetto comprese sia la programmazione, progettazione, l’affidamento ma soprattutto si sposta il focus sull’esecuzione. Questa nuova prospettiva dà al RUP poteri di intervento sul rispetto dei tempi dei costi e della qualità degli interventi trasformando il suo ruolo in modo unitario ed integrato su tutte le fasi del progetto. Per questo il legislatore ha deciso di cambiarne anche il nome per dare più enfasi al nuovo ruolo, non più “responsabile unico del procedimento” ma nel nuovo codice diventa “Responsabile unico del progetto”.
Digitalizzazione
E’ forse la più importante novità introdotta dal codice, infatti in base all’articolo 19, le stazioni appaltanti devono assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, questo vuol dire che ogni processo di gara può essere gestito tramite ecosistemi digitali di approvvigionamento. A tale scopo è stata creata dall’ANAC (Agenzia Nazionale Anti Corruzione) la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati ( PDND) per l’interoperabilità fra i vari sistemi informativi e delle banche dati dei vari enti, la suddetta piattaforma ha come fulcro la Banca Dati Nazionale dei contratti Pubblici (BDNCP).
Grazie alla gestione da parte dell’ANAC la Banca Dati Nazionale interagisce con le piattaforme di approvvigionamento digitali certificate utilizzate dagli enti, ed è una sorta di repository (deposito) di tutta la gestione dei contratti. Infatti ogni operatore ed ente può gestire tutte le fasi del processo in modo totalmente digitalizzato tramite la piattaforma. Un tema, quello della digitalizzazione della pubblica amministrazione, che è al centro di numerosi dibattiti e conferenze.
Come citato dall’art 43 del nuovo codice a decorrere dal 1 gennaio 2025 gli enti e le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di digitalizzare tutti i processi a partire da un valore di gara pari o superiore ai 2 milioni di euro.
Valori soglia per le procedure di affidamento
Il nuovo codice dei contratti pubblici all’art. 50 prevede un sistema di procedure differente in base agli importi di gara, aggiornando le soglie di rilevanza europea, con affidamenti diretti ed un sistema semplificato. Vediamo in dettaglio le procedure di affidamento in base alla tipologia di contratto. Per quanto riguarda:
Lavori:
- Fino a 150.000€ euro si procede ad affidamento diretto anche tramite elenchi o albi della stazione appaltante;
- Da 150.000 a 1.000.000€ Si ha la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di 5 operatori economici,
- Da .1000.000 a 5.382.000€ procedura negoziata senza bando, previa consultazione di 10 operatori economici.
Servizi e forniture:
- Fino a 140.000€ euro si procede ad affidamento diretto anche tramite elenchi o albi della stazione appaltante;
- Da 140.000 a 215.000€ Si ha la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di 5 operatori economici.
Per i valori sopra la soglia comunitaria si procede a gara ad evidenza pubblica.
Ricordiamo che il calcolo dell’importo stimato dell’appalto viene calcolato sull’importo totale al netto dell’IVA.
Ritorna il subappalto a cascata
Nel nuovo codice fa ritorno la possibilità di ricorrere al subappalto a cascata espressamente prevista dal 17 dell’articolo 119, mentre nel vecchio codice all’art. 105 ne era previsto il divieto. Ricordiamo che il subappalto a cascata prevede la possibilità a discrezione dell’ente o della stazione appaltante di affidare lavori ad una impresa terza a cascata, quindi potrebbero esserci una filiera di imprese sullo stesso cantiere che gestiscono il subappalto.
La possibilità dell’appalto a corpo
Il nuovo codice dei contratti pubblici richiama in più parti la possibilità dell’appalto a corpo, usato come strumento per velocizzare il computo metrico dell’opera. Ricordiamo che l’appalto a corpo è una tipologia contrattuale in cui si stabilisce il prezzo dell’opera mantenendolo fisso ed invariato indipendentemente dalle quantità di materiali utilizzate o dalle ore di lavoro impiegate, ovviamente a meno che non intervengano cause di forza maggiore non preventivabili in sede progettuale o modifiche del progetto in fase di esecuzione richieste dalla stazione appaltante.
I nuovi livelli di progettazione
Il nuovo testo semplifica il processo di progettazione, eliminando il livello intermedio e lasciando solo due principali livelli di progettazione:
- Il progetto di fattibilità tecnico-economica.
- Progetto esecutivo.
Nell’allegato I.7 vengono definiti in dettaglio i contenuti dei due livelli di progettazione, stabilendone il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che gli enti devono predisporre. L’allegato I7 da molto risalto al Quadro Economico come strumento principe per il controllo delle attività necessarie alla realizzazione del progetto in quanto ne evidenzia in modo sintetico il costo stimato di un’opera.
La Revisione prezzi
Nel nuovo codice viene evidenziata l’obbligatorietà dell’inserimento della clausola di revisione del prezzo sulle procedure di affidamento. Tali clausole si attivano per variazioni superiori al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.
Gli incentivi alle funzioni tecniche
Un ultimo aspetto da sottolineare introdotto dal nuovo codice dei contratti pubblici è il tema degli incentivi alle funzioni tecniche, ampliando potenzialmente la platea dei funzionari pubblici che ne hanno diritto. Infatti l’art. 45 in un’ottica di maggiore condivisione conferma il limite delle risorse incentivabili al 2%, specificando nell’allegato I.10 l’elenco dettagliato delle attività incentivabili. Di conseguenza il 2% deve essere ulteriormente diviso: l’80% è destinato ai funzionari tecnici, il 20% può essere distribuito agli altri funzionari di supporto (economico, di staff, ect).
Il nuovo codice come strumento di efficienza
Il nuovo codice dei contratti pubblici segna un passo importante verso una Pubblica Amministrazione più efficiente, digitale e trasparente. Le novità, dal principio del risultato alla digitalizzazione, passando per la revisione prezzi e il rafforzamento del ruolo del RUP, mirano a semplificare procedure e ad aumentare la qualità degli interventi pubblici, con benefici attesi sia per le imprese sia per i cittadini.
Gianfranco Castro
