Decreto correttivo appalti / Tutte le novità su progettazione, gare e varianti

0
491
Decreto correttivo appalti

Il 31 dicembre del 2024 è entrato in vigore il Decreto n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», detto Decreto correttivo appalti. Il legislatore ha sentito il bisogno di correggere alcune disposizioni contenute nel dgls. 36/2023 in modo tale da fornire una interpretazione del codice in modo univoco e semplice, colmando alcune lacune o interpretazioni della norma che potevano dare alito a situazioni di criticità applicative. Vediamo in ordina le principali modifiche correttive, secondo i diversi ambiti.

Progettazione

I contratti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, possono essere affidati sulla base del DOCFAP, ovvero del Documento di Fattibilità Tecnico- Economica, che deve essere composto dalla seguente struttura minima:

  1. Relazione generale;
  2. computo metrico estimativo dell’opera;
  3. dettaglio dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
  4. Piano della sicurezza.

Da notare che il decreto correttivo appalti introduce la possibilità per la stazione appaltante, previa motivazione espressa della scelta, di ricorrere all’appalto a corpo nei casi in cui lo ritenga necessario. Le modifiche introdotte si collocano nel più ampio processo di revisione della normativa sugli appalti pubblici, volta a migliorare efficienza e trasparenza.

Prezziari

Per i contratti relativi ai lavori, si precisa che il costo delle lavorazioni e dei materiali fa riferimento ai prezziari regionali in vigore nell’anno di redazione della proposta. Si può derogare in caso di bisogno utilizzando prezziari diversi da quelli regionali previa autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Procedure di Gara

I documenti iniziali di gara devono essere pubblicati entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Inoltre è prevista la possibilità nel bando di prevedere l’offerta in aumento. Viene introdotto anche l’istituto dell’accordo di collaborazione plurilaterale, con il quale le parti, Ente pubblico ed operatore economico, definiscono i loro rapporti, chiarendo in specifico gli impegni presi, le attività da svolgere e gli obiettivi nel comune intento di perseguire il principio del risultato. Come espressamente richiesto dall’associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) Viene meno l’applicazione di penali pari al 2% dell’ammontare dei lavori in caso di illecito professionale.

In tema di garanzie, il decreto correttivo appalti evidenzia che la riduzione fino al 20%, dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell’allegato II.13 del Codice, può essere cumulata con quella del 10%, prevista in presenza di una fideiussione emessa e firmata digitalmente. In caso di affidamento a cascata della progettazione da parte dal progettista principale ad altri tramite subappalto, in caso di errori od omissioni che in fase esecutiva possano emergere tali da pregiudicare anche parzialmente la realizzazione dell’opera e il suo futuro utilizzo, la responsabilità ricade sul progettista principale rendendo nullo qualunque accordo di manleva fra il progettista principale e i progettisti subappaltatori.

Affidamenti dei servizi di Architettura ed Ingegneria

Per gli affidamenti di natura tecnica e intellettuale con importo pari o superiore a 140.000€, l’amministrazione calcola i corrispettivi da porre a base di gara in base all’allegato I.13, che dettaglia i parametri per la progettazione. Gli Enti e le stazioni appaltanti devono procedere all’aggiudicazione in base al criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto del 65% dell’importo di gara riguardante il prezzo fisso e il restante 35% dell’importo può essere frutto di ribasso in sede di presentazioni delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica stabilendo un tetto massimo del 30% per il punteggio economico.

Lavori “Sottosoglia Europea”

In presenza di appalti o lavori “sotto soglia” di rilevanza europea, nelle procedure negoziate senza bando, l’operatore economico uscente, può essere reinvitato o individuato come affidatario diretto, dopo la verifica della qualità della prestazione resa nel precedente contratto. In questo caso la norma introduce l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito internet l’avvio di una consultazione quando intendono utilizzare procedure negoziate sotto soglia. E’ facoltà della stazione appaltante di riservare l’esecuzione dei lavori o la partecipazione a piccole e medie imprese.

Revisione dei Prezzi

Nel correttivo viene previsto che la revisione dei prezzi possa scattare al verificarsi di  condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione dell’opera del 3% sia in aumento che in diminuzione dell’importo complessivo dell’opera stessa. Vediamo in specifico come viene applicata. La revisione dei prezzi si applica a tutti i lavori sia di nuova costruzione, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria. Il meccanismo scatta automaticamente qualora ci sia una variazione del 3%. Come parametro della variazione del costo del contratto si utilizza l’indice sintetico revisionale, ossia una media ponderata di indici sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni, calcolato dal progettista.

E’ obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi anche in caso di subappalto. Il periodo di riferimento per il calcolo è quello del mese di aggiudicazione dell’appalto o dei lavori.

Qualificazione degli operatori economici

La norma vieta espressamente la partecipazione a più di un consorzio stabile, abroga il rating d’impresa e impone agli operatori economici, per gli appalti di lavoro pari o superiori a 20.658.000€, l’obbligo di dimostrare una cifra d’affari pari a 2,5 volte l’importo a base di gara nei cinque anni precedenti.

Modifiche in corso d’opera

Il legislatore ha dato maggiore risalto alle esigenze derivanti dalle varianti in corso d’opera, specificando i principali casi: nuove disposizioni legislative, eventi straordinari e imprevedibili e casi di forza maggiore; imprevisti non prevedibili in fase di progettazione; difficoltà di esecuzione dovute a cause geologiche, idriche o ambientali non prevedibili nella fase progettuale. Si è inoltre precisato che non sono considerate modifiche sostanziali quelle proposte dalla stazione appaltante che assicurano risparmi da adoperare in compensazione agli aumenti dei costi di lavorazione. O dove vengano realizzate soluzioni equivalenti o migliorative a causa della sopravvenuta possibilità di utilizzo di nuovi materiali non esistenti alla data di progettazione che possano determinare migliorie senza incremento dei costi.

Come anche gli interventi da parte del direttore dei lavori per risolvere soluzioni che possano essere finanziate con le risorse economiche presenti nel quadro tecnico economico dell’opera (QTE). In ogni caso è previsto in contradditorio la verifica con l’operatore economico per verificare errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano la realizzazione dell’opera stessa.

Verso una gestione più trasparente degli appalti

Con il Decreto correttivo appalti del 2024, il legislatore interviene per rendere più chiaro e funzionale il sistema degli appalti pubblici, promuovendo trasparenza, qualità delle opere e semplificazione delle procedure. Le modifiche rafforzano la coerenza del Codice dei contratti pubblici, ponendo le basi per una gestione più efficiente e responsabile degli appalti in Italia.

Gianfranco Castro