L’istituto del subappalto nel codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023) e successive correzioni di dicembre 2024, è normato dall’articolo 119, nella fattispecie del codice. Il subappalto è il contratto con cui l’operatore economico vincitore di gara si avvale della facoltà di affidare a terzi parte delle prestazioni oggetto della gara di appalto, spostando i rischi dell’esecuzione dell’opera sul subappaltatore. Di fatto i soggetti affidatari dei contratti di subappalto eseguono in proprio le opere oggetto di contratto di subappalto, utilizzando mezzi e propria manodopera. Di fatto si accollano il rischio di potenziali aumenti di prezzo delle materie prime o di imprevisti che possono superare l’importo stimato messo nel docfap (documento di fattibilità economica) presentato dall’operatore principale in sede di gara.
Obblighi di dichiarazione in sede di gara
L’operatore economico che partecipa alla gara deve specificare in sede di domanda la volontà di avvalersi dell’istituto del subappalto, alla stazione appaltante vanno infatti comunicati gli importi e le lavorazioni oggetto dell’appalto, il contratto di categoria applicato ai lavoratori della ditta subappaltante, il nome della ditta sub-contraente.
Contratti pubblici / Tutele e garanzie a favore di chi istituisce il subappalto
Il legislatore ha previsto numerose tutele a favore della ditta subappaltatrice, per evitare di essere “sfruttata” dall’operatore economico ed essere sicuri che possa trarre un corretto margine di guadagno dalla sua prestazione. In specifico le garanzie più importanti previste a favore dell’subappaltatore sono:
- Pagamento diretto obbligatorio. Questa garanzia mira a tutelare il flusso di cassa della ditta subappaltatrice, grazie al versamento diretto delle lavorazioni dalla stazione appaltante alla società stessa, in base ai SAL di lavorazione (Stato Avanzamento Lavori). Questo mira a tutelare l’impresa da eventuali inadempienze o fallimenti dell’appaltatore principale.
- Deroga al pagamento diretto. Le piccole imprese subappaltatrici non possono derogare neanche per iscritto o per manifesta volontà al pagamento diretto da parte della stazione appaltante. Facoltà invece spettante alle medie imprese.
- Responsabilità Solidale, l’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del bando. Inoltre l’operatore economico aggiudicatario della gara è responsabile in solido per gli obblighi retributivi e contributivi dei lavoratori della ditta del subappaltatore.
- Adeguamento dei prezzi ed invariabilità contrattuale. I contratti di subappalto devono obbligatoriamente contenere clausole di revisione dei prezzi. Questo in modo da tutelare le piccole e medie imprese subappaltatrici dalle oscillazioni dei prezzi specialmente del mercato dei materiali e delle materie prime. Mentre i costi della sicurezza e della manodopera del contratto di subappalto non sono soggetti in sede di gara a ribasso.
- Tutela contrattuale: è severamente vietato l’imposizione da parte dell’operatore economico vincitore della gara di condizioni inique, al subappaltatore, rendendo nulli eventuali accordi peggiorativi firmati dal subappaltatore.
I limiti quantitativi e il divieto di cessione totale
Particolare attenzione riveste l’importo oggetto del subappalto. In passato il legislatore aveva messo un vincolo di prestazioni subappaltabili prima con un tetto massimo del 30% aumentato poi al 50%.Oggi non il legislatore ha eliminato ogni limite di importo quantitativo. Specifica però che a pena la nullità dell’accordo è vietata la cessione totale del contratto. Inoltre, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione della prestazione.
Il codice prevede una ulteriore protezione per il subappaltatore, ponendo un vincolo massimo nei contratti di servizi a alta intensità di manodopera. Questi sono tipicamente contratti riguardanti servizi di pulizie, facchinaggio, ristorazione, servizi di assistenza ai minori o agli anziani,. Il limite è del 50% dell’importo totale del contratto. Questo vuol dire che si può anche cedere più del 50% del contratto in subappalto. Ciò se le prestazioni riguardanti i servizi ad alta intensità di manodopera non superino il limite del 50%. Ad esempio si può cedere il 55% dell’importo totale, di cui 5% servizi non ad alta prestazione di manodopera e 50% servizi ad alta prestazione di manodopera.
Come sempre più spesso avviene il legislatore interviene a tutela delle parti contrattualmente più deboli. In questo caso in tutela delle piccole e medie imprese subappaltatrici e dei suoi lavoratori.
Gianfranco Castro
