Nonostante il Governo abbia impugnato per conto dello Stato, per illegittimità costituzionale, la legge regionale sarda n.26 del 18 settembre 2025 volta a legittimare e velocizzare l’accesso al suicido assistito sul territorio isolano, con sentenza della Consulta attesa a breve, l’Asl di Cagliari ha precorso i tempi nominando i membri di una commissione che dovrebbe decidere sul fine vita. Conferendo incarico a quattro medici, un infermiere, uno psicologo. In assenza d’una legge statale che lo consenta. Iniziativa che perciò ora si configura non solo prematura, ma destinata a un prevedibile annullamento.
Prevedibile, sulla scorta di sintetica e aggiornata disamina delle indicazioni della Consulta in materia.
La legge n.26 della Sardegna e la sua disciplina regolamentare esecutiva si rifanno all’errato presupposto di trovare fondamento in recenti sentenze della Corte Costituzionale come loro diretta attuazione in sede locale. Nell’intento di precorrere i tempi e porre la legislazione statale, unica competente, di fronte al fatto compiuto.
Suicidio assistito / La Regione Sardegna e l’Asl di Cagliari provano a imporsi sullo Stato
In quest’ottica si pone la delibera dell’Asl, la cui presunta prerogativa si vorrebbe fare rimontare a tale legge. Ma è un progetto viziato, confutato dalle direttive rese dalla stessa Consulta nella sentenza n.204 del 2025.

Richiamando peraltro propri precedenti la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della Legge Regionale Toscana n.16/2025 per violazione dell’art. 117 co.2 lett.l Cost. La Corte ha chiarito che i requisiti individuati dalle proprie sentenze in relazione a tale materia non possono considerarsi come un corpus normativo di automatico recepimento a livello di legislativo regionale. Decisioni additive operanti solo in via transitoria, sono inidonee a fondare una disciplina positiva autonoma.
Indi le regioni non possono legiferare nel proprio ambito, in presunta attuazione dei principi delle sentenze dalla Consulta, in assenza di una legge statale in materia che li recepisca. E che allo stato si profila remota.
Proprio in virtù di questo, la legge regionale sarda nel mese di dicembre è stata impugnata dal Governo alla Consulta, per illegittimità costituzionale e violazione di riparto di competenze tra Stato e Regioni.
Sul ricorso rubricato al n.43 e sui suoi profili di illegittimità pende un giudizio che dopo la recente udienza del 23 giugno sembra avviarsi agli stessi esiti di incostituzionalità riservati alla legge toscana. In ragione dei quali tutto l’impianto attuativo intrapreso dalla regione sarebbe vano poichè illegittimo.
Suicidio assistito / I principi non rinunciabili a difesa della vita sono protetti dalla Costituzione
Per tali ragioni non solo questo iter si rivela allo stato quanto meno prematuro poichè sub condicione, ma del pari pone rilevanti questioni da riguardare sia sotto profili giuridici, che etici e antropologici.
Giuridici, perchè le regioni e men che meno gli organi amministrativi che insistono sui loro territori, non possono usurpare poteri che nell’interesse di tutti i cittadini la Costituzione riserva solo allo Stato.
Etici e antropologici strettamente connessi a quelli giuridici ove trovano infatti espressione normativa.
I principi non rinunciabili a difesa della vita sono protetti dalla Costituzione poiché ritenuti intangibili per l’intera collettività nazionale. E quindi qualsiasi ingerenza extra statale al riguardo è inammissibile.
La Corte Costituzionale voglia ricondurre al più resto la titolarità giuridica in materia nei giusti binari. Facendo per l’effetto decadere tutti gli atti conseguenti alla legge regionale; questo si spera, da ultimo.
Giuseppe Longo
