Pubblica Amministrazione / Il funzionario condannato va sempre rimosso?

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Un funzionario pubblico condannato per reati contro la Pubblica Amministrazione va rimosso dal suo incarico attuale o può rimanere nell’esercizio delle sue funzioni? La risposta a questa domanda non è sempre semplice. Implica l’analisi dettagliata dei casi di specie, e dei combinati disposti di più norme. Fra queste, il D.Lgs. 39/2013 che disciplina le inconferibilità e le incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna. E l’analisi del d.lgs. 165/2001 noto anche come TUPI (Testo Unico del Pubblico impiego). Vediamo di fare chiarezza sull’argomento.

Articolo 3 del D.lgs. 39/2013

L’articolo 3 del d.lgs. 39/2013 stabilisce che chi sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del secondo libro del codice penale, non possano essere attribuiti incarichi di vertice e incarichi dirigenziali interni o esterni. Qui avviene la prima distinzione fra inconferibilità ovvero l’impossibilità di prendere nuovi incarichi e l’incompatibilità, ovvero la permanenza nelle sue funzioni dopo la sentenza di condanna. Iniziamo nel dire che al funzionario o dirigente che sia stato condannato è preclusa l’accettazione di qualunque altro nuovo incarico, che in caso di accettazione risulterebbe nullo. Per quanto riguarda la permanenza nell’attuale incarico bisogna prima di tutto analizzare il reato commesso.

Pubblica amministrazione / Funzionario condannato e interdizione

Lo spartiacque è l’interdizione dai pubblici uffici. Vale sia per i dipendenti pubblici (funzionari o dirigenti) sia per le cariche politiche (sindaco, consiglieri). Non è legata ad uno specifico reato ma alla gravità della pena inflitta riguardo a qualsiasi reato doloso o colposo commesso nell’esercizio delle funzioni. I casi di interdizione sono due. L’interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna all’ergastolo, alla reclusione pari o superiore ai 5 anni o a dichiarazione di abitualità o tendenza a delinquere.

L’interdizione temporanea può essere applicata da 1 a 5 anni in base alla gravità della pena. In specifico per i reati con condanna superiore ai 3 anni scatta automaticamente l’interdizione a 5 anni, come anche per specifici reati commessi contro la pubblica amministrazione quali peculato, concussione, corruzione. L’interdizione dai pubblici uffici non sia applica in caso di reato colposo, cioè commesso in modo involontario, per imprudenza o negligenza.

Inconferibilità e ricollocamento dirigenziale

Sempre l’articolo 3 del d.lgs. 39/2013 al comma 4 sancisce che per il dirigente di ruolo, durante il periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportano l’esercizio delle competenze di amministrazione, gestione e controllo. Sono compresi ovviamente gli uffici più esposti al rischio corruttivo (finanze, appalti, contributi, vigilanza e controllo). Ne consegue che il combinato disposto del d.lgs. 39/2013 e del d.lgs. 165/2001 prevedono che i dirigenti e i funzionari non titolari di incarichi di amministrazione o gestione o che non siano negli uffici più esposti al rischio corruttivo (come analizzato prima in dettaglio) possano svolgere o rimanere in funzioni ispettive, di consulenza studio e ricerca.

Di fatto in caso di condanna del funzionario o del dirigente, se attualmente lo stesso ricopre incarichi non direttamente esposti a rischio corruzione, l’amministrazione può lasciarlo nella sua attuale funzione. Diversamente se il dirigente o funzionario, ricopre al momento della condanna incarichi esposti al rischio corruzione, l’amministrazione deve necessariamente trasferire il dipendente in posizioni ispettive, di consulenza di studio o di ricerca per evitare potenziali problematicità. Evidenziamo che alla fine del periodo di interdizione dai pubblici uffici, il funzionario precedentemente spostato ai sensi dell’articolo 35 bis del decreto legislativo 165/2021 non potrà mai più ritornare nelle sue funzioni originarie gestendo uffici di amministrazione e gestione.

Gianfranco Castro