Continuiamo la nostra disamina sul correttivo al nuovo Codice dei contratti, introdotto con il d.lgs. 209 del 2024, che ha apportato modifiche significative al codice degli appalti. Tali correttivi, lo ricordiamo, si sono resi necessari per fornire un’interpretazione univoca alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, al fine di evitare potenziali attriti fra le parti. Vediamo su quali ambiti il legislatore ha posto particolare attenzione.
Premio di accelerazione
Un primo punto importante riguarda l’introduzione, da parte del legislatore, dei fattori premianti per l’operatore economico, tra cui uno dei più rilevanti è il premio di accelerazione, previsto in via obbligatoria dopo le operazioni di collaudo. Il premio è proporzionato in base alla voce imprevisti presente nel QTE in modo progressivo fra una media dei scaglioni temporali e delle soglie prestazionali previste. Di fatto se l’operatore finisce prima del previsto può ottenere una premialità direttamente proporzionata ai giorni di anticipo effettuali.
Esecuzione dei lavori
Se fra la fase di aggiudicazione dei lavori e la stipula dei contratti attuativi di un accordo quadro, sopravvengono disequilibri contrattuali tali da non permettere all’operatore di andare avanti mediante una rinegoziazione oggettiva ed in buona fede, l’operatore ha la facoltà di non procedere più alla stipula invocando la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Penali
Contestualmente all’introduzione delle premialità, il legislatore aumenta i criteri di calcolo delle penali, portandoli a una misura compresa fra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille, rispetto agli importi più bassi previsti nella versione precedente (0,3 e 1 per mille).
Subappalto
Il correttivo prevede l’obbligo di inserire nel contratto la clausola che impone di subappaltare alle medie e piccole imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, al fine di favorire questa tipologia di imprese. L’operatore deve indicare nell’offerta la percentuale di subappalto dedicata a favorire le piccole e medie imprese, in modo tale da portare a conoscenza della stazione appaltante nella fase di gara.
Vengono inoltre messe in campo azioni per la tutela delle piccole e medie imprese in subappalto con l’introduzione di due norme:
- Viene fatto obbligo di inserire clausole di revisione prezzi nei contratti di subappalto in modo da proteggere le imprese più deboli;
- L’obbligo per l’impresa subappaltatrice di applicare il medesimo contratto collettivo di categoria del contraente principale, in modo tale da applicare le stesse tutele.
Anticipazione del prezzo
In caso di appalto integrato, il legislatore introduce la possibilità di distinguere l’anticipazione del prezzo tra la progettazione e l’esecuzione dei lavori. Si conferma la percentuale dell’importo dell’anticipazione al 20% con la facoltà per la stazione appaltante di innalzarlo fino al 30%.
Partenariato Pubblico Privato (PPP)
Riguardo la finanza di progetto nel correttivo al nuovo codice dei contratti si rende più immediata la distinzione fra iniziativa privata e iniziativa dell’ente concedente. A tal proposito, l’allegato I.7 dettaglia alcune semplificazioni, tra cui l’introduzione di un progetto di fattibilità ridotto per la finanza di progetto, la manifestazione preliminare di interesse da parte degli aspiranti promotori, una fase valutativa comparata tra la proposta del promotore e quelle presentate da altri operatori, e l’estensione del diritto di prelazione, in passato riservato solo al promotore, anche agli altri concorrenti.
Collegio Consultivo Tecnico (CCT)
Il correttivo prevede l’obbligo di acquisizione del parere del CCT nel caso di iscrizione di riserve che scaturiscano in dispute tecniche o controversie durante l’esecuzione del contratto di lavori “sopra soglia”, nonché in caso di risoluzione contrattuale. Viene comunque esclusa la possibilità che la pronuncia del CCT assuma natura di lodo arbitrale nei casi in cui ne è richiesta la pronuncia sulla risoluzione contrattuale.
Viene precisato che il contratto si considera eseguito alla data di sottoscrizione del collaudo, salvo casi in cui non sussistano riserve sul collaudo stesso.
La composizione del collegio è formata da tre o cinque componenti a scelta della stazione appaltante, i componenti sono scelti dalle parti di comune accordo anche fra i propri dipendenti. Ricordiamo che ai componenti del collegio tecnico consultivo si applicano le norme del art. 813 del codice di procedura civile riguardo ai criteri di imparzialità ed indipendenza.
Ricordiamo che il correttivo al nuovo codice dei contratti prevede un compenso a carico delle parti per i componenti del CCT commisurato al valore dell’opera pari a valori oscillanti fra lo 0,02 e lo 0,03 per cento della parte eccedente i 1000 milioni di euro. Oltre ad un rimborso delle spese.
Occorre ricordare, inoltre, che la norma limita la causa di incompatibilità per precedenti collaborazioni con una delle parti al solo presidente del collegio, escludendo gli altri componenti. La costituzione del collegio è obbligatoria solo per lavori di importi pari o superiori alle soglie di rilevanza europea.
Semplificazione e regolamenti
Nel correttivo si dà risalto alla semplificazione normativa che apre la possibilità di adottare uno o più regolamenti attuativi che possano sostituire i principali allegati del codice dei contratti, che saranno abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti specifici che li sostituiranno integralmente
Digitalizzazione
Lo Stato innalza la soglia di obbligatorietà del BIM (Building Information Modeling) da uno a due milioni di euro, rendendolo obbligatorio per gli interventi su edifici classificati come beni culturali, in riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Anche se non obbligatorio l’uso di strumenti di gestione informativa delle costruzioni, può diventare in fase di gare elemento premiante, in quanto semplifica il trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici. L’allegato I.9 definisce sia le modalità di scambio e interoperabilità dei dati, sia il contenuto minimo del capitolato informativo per adottare gli strumenti di gestione digitale delle costruzioni.
Le prospettive future
Il correttivo al nuovo Codice dei contratti rappresenta un passo decisivo verso una maggiore efficienza e trasparenza nel sistema degli appalti pubblici. Con l’introduzione di premi, nuove regole sul subappalto, incentivi alla digitalizzazione e strumenti per la gestione delle controversie, il legislatore mira a creare un quadro più chiaro, dinamico e competitivo, in linea con le esigenze di modernizzazione del Paese.
Gianfranco Castro
