A Scala 40 anche i neofiti evitano di ritrovarsi con sole due carte in mano… per non restare incartati. I giudici di Corte Costituzionale non avranno imparato oppure dimenticato… perché si sono incartati!
Introdotte esimenti penali per il suicidio assistito, dopo un percorso scandito da decisioni altalenanti, i giudici della Consulta sembrano ora volere, se non ritornare sui propri passi, frenare la propria corsa.
Dando chiari segnali di arresto ai reiterati tentativi di ampliare le ipotesi di non perseguibilità penale. In ciò basandosi però su degli asserti o assiomi spesso contraddittori, che rivelano… il vulnus iniziale. Essi non avrebbero dovuto in alcun modo aprire al suicido assistito… e ora non sanno come chiudere!
Ribadendo quanto deciso pure in precedenza, con la recente sentenza del 24 luglio n.152 la Consulta ha respinto un ricorso volto a ottenere la depenalizzazione anche per chi concorra al suicidio di quanti non abbiano già intrapreso un trattamento di sostegno vitale, unico presupposto per la non punibilità. Chi non si è sottoposto non può farsi assistere per il suicidio, potendo semplicemente rifiutare le cure.

Atteso che sulla natura di questi trattamenti di sostegno vitale, come sono definiti dalla Corte, i giudici mostrano non avere le idee chiare, avendo più volte nel tempo mutato requisiti e modalità di adozione; i due assunti principali sui cui si basano, si rivelano illogici pure per chi non calca le aule di giustizia.
Il primo per cui, riconosciuto che il dovere dello Stato di tutela della vita si colloca in una posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona, per la Corte però si rende necessario un bilanciamento dei vari diritti, pure di autodeterminazione, che possa assicurarne una tutela minima.
L’assunto si contraddice da sé: un bilanciamento può essere tentato tra diritti che siano equipollenti; ma se il diritto alla vita è apicale non può essere bilanciato in alcun modo; se no, non sarebbe apicale. Paradossale è che ci si prefigga di garantire una qualche forma di tutale minima per il diritto massimo!
Il secondo, per cui si assimila il suicidio a una rinuncia a terapie ormai di nulla utilità e insostenibili. Una cosa è arrestare terapie a cui l’organismo non risponde più in alcun modo, altra è togliersi la vita.
Nel primo caso si lascia che la natura faccia il suo corso vitale; nell’altro si interrompe il corso vitale. Ai giudici, eticamente e medicalmente, sedazione assistita e suicidio assistito sembrano la stessa cosa.
Non solo, ma pure esprimendo la consapevolezza che chi medita il suicidio possa essere indotto dalla pressione sociale indiretta per la desolante convinzione di ritenersi un peso per i familiari e la società.
Così pure i giudici della Corte si rendono conto che chi chiede il suicidio in realtà cerca una presenza. La sua angoscia non può essere trattata aiutandolo a morire ma invece a vivere sino alla fine in dignità. Con cure palliative e la prossimità, come esorta il doc. Samaritanus bonus (ns. articolo del 18 ottobre).
Intanto in Senato pende un disegno di legge il cui esito per nulla scontato è ben lungi dal profilarsi. Ad oggi non v’è alcuna legge statale che abbia ammesso il suicidio assistito nel nostro ordinamento. Invero non sussiste alcun obbligo giuridico, e men che meno etico per lo Stato, di doverlo adottare. Infatti, come ha sancito la Corte Europea dei Diritti Umani con la sentenza Karsai del 13 giugno 2024, negare il suicidio assistito a un paziente che lo richieda in uno Stato ove tale pratica sia vietata dalla legge, non è in alcun modo contrario o in violazione alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Non v’è alcun fondamento giuridico per poter invocare un diritto all’autodeterminazione alla morte. Non esiste un diritto a morire! Perciò non si comprende perchè il nostro Parlamento debba legiferarlo. Se una volontà di non legittimare il suicido assistito non determina alcuna violazione dei diritti umani, nessuno stato è obbligato legalmente, oltre che eticamente, a introdurlo nella propria legislazione. Quando è peraltro suffragato dal novero fortemente minoritario dei paesi che l’abbiano già legalizzato.
In tal senso si pone l’impegno di sensibilizzazione dei comitati prolife e di ambienti di fede cristiana. Una legge sul cd. suicidio assistito non è giuridicamente necessaria e neppure eticamente ammissibile.
In attesa che ciò maturi pure in Senato la Consulta faccia seguire alla frenata… un’inversione di rotta!
Giuseppe Longo
