Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 chiama gli italiani a pronunciarsi su una riforma che interviene sull’assetto della magistratura e sull’organizzazione della giurisdizione.
Si tratta di un referendum confermativo: gli elettori sono chiamati ad approvare o respingere la legge costituzionale approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025, ma non votata con la maggioranza qualificata dei due terzi prevista dall’art. 138 della Costituzione.
La riforma riguarda sette articoli della Carta costituzionale – 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 – e introduce una serie di modifiche strutturali nell’organizzazione dell’ordine giudiziario.
Tra le principali novità previste, si rammenta la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente. E l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Si elenca, poi, la selezione dei componenti dei nuovi Csm tramite sorteggio da elenchi predisposti dal Parlamento e dalla magistratura. E la creazione di una Alta Corte disciplinare, competente per i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Altre modifiche riguardano, ancora, la nomina dei magistrati della Corte di Cassazione e i rapporti organizzativi con il Ministero della Giustizia.
Secondo i sostenitori della riforma, la separazione delle carriere rappresenterebbe un passaggio necessario per rafforzare il principio del giusto processo, sancito dall’articolo 111 della Costituzione, e per garantire una più netta distinzione tra chi esercita l’azione penale e chi è chiamato a giudicare.
I critici della riforma ritengono, invece, che una separazione rigida delle carriere possa incidere sull’equilibrio costituzionale che sinora ha garantito l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, esponendo il pubblico ministero a possibili pressioni esterne.
Il dibattito richiama anche il percorso storico che ha condotto alla definizione dell’attuale sistema giudiziario italiano. Negli anni Novanta, infatti, la riforma del codice di procedura penale introdusse il modello accusatorio. Successivamente consolidato anche attraverso importanti pronunce della Corte costituzionale, tra cui le sentenze n. 88 del 1991 e n. 191 del 1993.
Alla base del confronto resta il delicato rapporto tra magistratura, potere politico e tutela dei diritti dei cittadini, un equilibrio che costituisce uno dei pilastri dell’ordinamento repubblicano.
Il richiamo ai principi della Costituzione
Nel corso del dibattito a più voci, emerge più volte il riferimento alla stagione dell’Assemblea costituente, richiamata quale momento fondativo dell’ordinamento democratico italiano. E quale chiave interpretativa per comprendere la portata delle riforme istituzionali contemporanee.
Tra le citazioni evocate nel confronto, particolare rilievo hanno assunto le parole del giurista Piero Calamandrei, uno dei protagonisti del processo costituente. Egli ricordava come “la Costituzione dovesse essere concepita non come uno strumento contingente, bensì come un ordinamento capace di guardare lontano nel tempo”.
Nel corso della seduta dell’Assemblea costituente del 4 marzo 1947, Piero Calamandrei invitava a costruire l’architettura costituzionale assumendo il punto di vista della minoranza. Tale visione, lungi dall’essere marginale, costituiva una valenza profondamente positiva nel disegno democratico. Le garanzie istituzionali, infatti, dovevano essere concepite non solum per tutelare la volontà della maggioranza del momento, sed etiam per i diritti di coloro che – trovandosi temporaneamente in posizione minoritaria -, avrebbero potuto divenire la maggioranza del futuro.
In questa prospettiva, egli menzionava come “il carattere essenziale della democrazia consista nel consentire alla maggioranza di trasformare la propria volontà in legge. Ma anche nel garantire la tutela delle minoranze e dell’opposizione, contesti entrambi rappresentativi di una componente fisiologica e vitale del sistema democratico”.
All’interno di quella stessa discussione emerse anche un episodio che segnò il “dibattito sull’autogoverno della magistratura: il comportamento del procuratore generale della Corte suprema di cassazione Massimo Pilotti”. Quest’ultimo, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario del 1947, omise di rivolgere un saluto al capo provvisorio dello Stato e di fare riferimento all’avvento della Repubblica.
L’episodio fu richiamato dagli oppositori dell’autogoverno della magistratura come argomento critico nei confronti dell’idea di affidare ai magistrati stessi la gestione piena delle proprie istituzioni. Nello specifico Pilotti, quale “Presidente di Corte di appello, nell’inaugurazione dell’anno giudiziario si confuse e dichiarò aperto l’anno giudiziario «in nome di Sua maestà il re Vittorio Emanuele re d’Italia e imperatore delle Indie». Quello fu un lapsus!”.
Calamandrei citò quell’episodio proprio per sottolineare come singoli comportamenti non potessero diventare la misura dell’intero ordinamento. La Costituzione – osservava – non deve essere scritta con lo sguardo rivolto alle contingenze del presente o alle tensioni politiche del momento. Essa deve essere, nelle sue stesse parole, “presbite”, capace cioè di vedere lontano nel tempo. E di predisporre strumenti di garanzia destinati a funzionare, anche oltre le contingenze storiche che ne hanno accompagnato la nascita. Ergo, non deve essere “miope”!
Il riferimento a quella stagione storica conferisce all’attuale confronto una dimensione più ampia, collocando il dibattito sulla riforma della magistratura nel quadro più generale dell’equilibrio tra i poteri dello Stato e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.
Approfondimento sulle modifiche agli articoli della Costituzione
Alla luce di questo quadro costituzionale, si inserisce la riforma sottoposta al giudizio degli elettori. Il referendum del 22 e 23 marzo 2026 riguarda, infatti, la revisione di sette articoli della Costituzione – 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 – relativi all’ordinamento della magistratura e al funzionamento degli organi della giurisdizione (Parte II “Ordinamento della Repubblica”, Titolo IV “La Magistratura” della Costituzione italiana, comprendente gli articoli 101-113).
Tra le principali innovazioni previste dalla legge di revisione costituzionale si citano, per esteso: la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente, che verrebbe esplicitamente introdotta nel testo costituzionale mediante modifica dell’art. 102. La trasformazione dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura in due distinti organi di autogoverno. Uno per i magistrati giudicanti e uno per i pubblici ministeri, presieduti entrambi dal Presidente della Repubblica (artt. 87 e 104).
>La modifica del sistema di selezione dei componenti dei nuovi Consigli superiori, che verrebbero individuati tramite sorteggio da elenchi di magistrati, professori universitari e avvocati predisposti dal Parlamento.
Ancora, l’istituzione di una Alta Corte disciplinare competente per i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati (art. 105). Alcune modifiche relative all’accesso alla Corte di Cassazione e alla distinzione delle competenze tra i due nuovi Consigli superiori (artt. 106 e 107). Infine l’adeguamento delle funzioni organizzative del Ministero della Giustizia, che dovrà rapportarsi con ciascun Consiglio superiore (art. 110).
Si tratta di interventi che incidono direttamente sull’assetto costituzionale dell’ordine giudiziario. Proprio per questo è d’uopo organizzare modi di confronto. De facto, raffronti di ampio respiro divengono essenziali per dialogare sui principi di indipendenza della magistratura. Anche sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sulle garanzie poste a tutela dei diritti dei cittadini.
In questo senso, il richiamo al pensiero dei costituenti, nonché alle parole di Calamandrei, non appartengono semplicemente alla fattispecie del riferimento storico. Ma anche quale invito del presente storico, tali elementi rievocativi devono far riflettere sul significato profondo della Costituzione, quale strumento di equilibrio e garanzia destinato a durare nel tempo.
Informazione e partecipazione democratica: la parola alle associazioni
In ambito associazionistico, anche la Fildis di Catania ha contribuito a istituire un dibattito pubblico, per declinare in forme più autentiche e funzionali la vocazione culturale e sociale delle associazioni. In particolare, si evidenzia il ruolo della Fildis catanese, guidata da Nella Inserra (presidente), nell’abbracciare aspetti valoriali inerenti alla diffusione della cultura giuridica e alla promozione della partecipazione democratica.
Giusto riferimento all’incontro, siglato Fildis – Federazione italiana laureate e diplomate istituti superiori – di Catania, del 21 febbraio 2026. Relatori l’avv. Aldo Lazzaro – sostenitore del “Sì”, il già magistrato e presidente del Tribunale di Catania Bruno Di Marco, sostenitore del “No”.
Nel tempo coevo, è persino dovere civico offrire uno spazio di confronto tra posizioni differenti. In un clima di dialogo e di approfondimento, il dibattito rappresenta, invero, uno strumento fondamentale per accompagnare i cittadini verso una scelta consapevole.
In ultimo, il reiterato referendum del 22 e 23 marzo 2026 chiamerà gli elettori a pronunciarsi su una riforma destinata a incidere sull’assetto della giustizia italiana e sul rapporto tra cittadini, istituzioni e tutela dei diritti.
Comprendere il contenuto e le implicazioni della revisione costituzionale rappresenta, dunque, il primo passo per esercitare pienamente uno dei diritti fondamentali della democrazia. Cioè il diritto di voto informato.
Luisa Trovato
