Un momento di riflessione civile e giuridica per orientarsi consapevolmente in una delle consultazioni più delicate degli ultimi anni. È questo lo spirito che ha animato l’incontro tenuto dalla sezione catanese della Fildis (Federazione italiana laureate e diplomate Istituti superiori) al Seminario arcivescovile di Catania. Incontro dedicato al referendum costituzionale sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo 2026.
L’iniziativa è organizzata sotto la guida della presidente Nella Inserra, coadiuvata dalle socie. Si è configurata come uno spazio di confronto pubblico tra due autorevoli interpreti del dibattito giuridico coevo.
Sono intervenuti l’avvocato Aldo Lazzaro, sostenitore delle ragioni del “Sì”, e il già magistrato e presidente del Tribunale di Catania, Bruno Di Marco, membro del coordinamento nazionale per il “No”.
L’obiettivo dell’incontro si è inserito nel solco delle attività culturali che, da oltre un secolo, contraddistinguono l’azione della Fildis sia nazionale, sia di Catania. Nel caso specifico, l’intento è stato quello di offrire ai cittadini strumenti di lettura su una riforma che interviene sull’assetto costituzionale della magistratura – uno dei pilastri dello Stato democratico.
Il referendum costituzionale: cosa saranno chiamati a decidere gli italiani
Il referendum di marzo è di natura confermativa. I cittadini sono chiamati ad approvare o respingere la legge costituzionale che modifica, de facto, l’ordinamento della magistratura.
La riforma incide su sette articoli della Costituzione italiana – 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 – introducendo modifiche strutturali nell’organizzazione della giurisdizione.
Il voto popolare si rende necessario perché il Parlamento, pur avendo approvato la legge di revisione il 30 ottobre 2025, non ha raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi prevista all’art. 138 della Costituzione. Stante il caso conclamato, la decisione finale spetta direttamente al corpo elettorale.
Tra le principali novità previste dalla riforma figura, invero, la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri. Segue poi l’istituzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura, uno per la funzione giudicante e uno per quella requirente.
Tra le altre configurazioni, si menziona la selezione dei componenti tramite sorteggio da elenchi predisposti dal Parlamento e dalla magistratura. Si ricorda ancora la creazione di una Alta Corte disciplinare, con competenze sulla responsabilità disciplinare dei magistrati. Unitamente ad alcune modifiche relative alla nomina dei magistrati di Cassazione e ai rapporti organizzativi con il Ministero della Giustizia.
Si tratta, dunque, di un intervento che riguarda non il funzionamento dei singoli processi, bensì l’architettura istituzionale dell’ordine giudiziario, intervenendo sulla parte della Costituzione dedicata alla magistratura e alla funzione giurisdizionale.
Le ragioni del “sì”: rafforzare la terzietà del giudice

Ad aprire il confronto è stato l’avvocato Aldo Lazzaro, già presidente dell’Unaep (Unione nazionale avvocati enti pubblici), che ha illustrato la posizione favorevole alla riforma.
Secondo questa impostazione, la separazione delle carriere rappresenta un passaggio necessario per dare piena attuazione al principio sancito dall’art. 111 della Costituzione, secondo cui ogni processo deve svolgersi davanti a un giudice “terzo e imparziale”.
In questa prospettiva, il giudice è chiamato ad esercitare la propria funzione quale peritus peritorum. Vale a dire: come colui che, pur confrontandosi con le competenze tecniche delle parti e degli esperti, conserva il ruolo di garante ultimo dell’equilibrio processuale. Infatti, il giudice è chiamato a valutare con autonomia e imparzialità gli elementi di prova tanto nel processo civile quanto in quello penale.
Lazzaro ha evidenziato come l’attuale appartenenza di giudici e pubblici ministeri allo stesso ordine giudiziario possa generare, sul piano della percezione pubblica, una vicinanza strutturale tra chi accusa e chi giudica. Invero: «il pubblico ministero non deve apparire più vicino al giudice rispetto alla difesa».
«Separare le carriere – ha spiegato – non significa sottoporre il pubblico ministero al potere esecutivo né mettere in discussione l’obbligatorietà dell’azione penale. Si tratta ergo di distinguere con maggiore chiarezza le funzioni di accusa e di giudizio, rafforzando credibilità ed equità del processo penale».
Un altro punto centrale della riforma riguarda la composizione degli organi di autogoverno della magistratura. Il nuovo sistema prevede due Consigli Superiori della Magistratura presieduti dal Presidente della Repubblica. E composti per due terzi da magistrati e per un terzo da componenti laici – professori universitari e avvocati con almeno quindici anni di esercizio – selezionati tramite sorteggio.
«Per superare la logica delle “correnti” e il sistema emerso con lo scandalo Palamara, la riforma propone il sorteggio per la selezione dei componenti dei due futuri Csm (giudicante e requirente). Entrambi i Csm saranno presieduti dal presidente della Repubblica.
In più, saranno membri di diritto: il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione. La composizione dei Consigli sarà determinata dai 2/3 estratti a sorte da magistrati giudicanti e requirenti, secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione. Mentre, il restante 1/3 sarà estratto a sorte da un elenco, compilato dal Parlamento in seduta comune, di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio.
Il sorteggio dei membri togati non è meno qualificato dei professori e degli avvocati in quanto opererà su una platea di magistrati già altamente qualificati dal concorso nazionale. Sostenere che un magistrato estratto a sorte non sia idoneo a valutare un collega, significherebbe svalutare la funzione stessa della magistratura».
«Infine, – afferma Lazzaro – la giurisdizione disciplinare viene affidata a un’Alta Corte esterna ai due Csm, composta da quindici membri: nove magistrati (estratti a sorte tra quelli con almeno dieci anni di funzioni) e sei componenti laici (professori ordinari o avvocati con 20 anni di esperienza e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità). Questa struttura mira a garantire che il controllo disciplinare sia sottratto a logiche di appartenenza».
In chiosa, la riforma nel complesso mira a garantire dignità al processo penale, superare le logiche di corrente e restituire fiducia ai cittadini.
Le ragioni del “no”: l’unità della magistratura come garanzia di indipendenza

Di segno opposto l’intervento del magistrato Bruno Di Marco, già presidente del Tribunale di Catania, che ha richiamato il valore costituzionale dell’unità della giurisdizione.
Nel prosieguo della sua riflessione, Di Marco ha invitato a leggere il dibattito sulla riforma alla luce dei principi che hanno guidato la nascita della Costituzione repubblicana. Richiamando un passaggio di Piero Calamandrei, il magistrato ha ricordato come nella Carta fondamentale «vi sia dentro tutta la nostra storia, i nostri dolori e le nostre conquiste». Ha poi sottolineato come le scelte dei padri costituenti siano state orientate dalla volontà di garantire equilibrio tra i poteri dello Stato e tutela effettiva dei diritti dei cittadini.
Nel suo intervento ha poi evocato anche la più antica tradizione delle costituzioni moderne. Ricordando come già nel 1776, con la costituzione degli Stati Uniti d’America, si fosse affermato il principio della limitazione del potere attraverso regole condivise.
In Italia, invece, la costruzione dell’ordinamento democratico trovò una tappa decisiva il 4 marzo 1947. Quando l’Assemblea costituente giunse a uno dei momenti cruciali nella definizione della struttura istituzionale della Repubblica. «Quei 75 costituenti – ha osservato – seppero costruire un sistema di garanzie che ancora oggi rappresenta uno dei pilastri della nostra democrazia».
Il magistrato ha anche richiamato l’articolo 111 della Costituzione, che sancisce il principio del giusto processo. E stabilisce che ogni giudizio debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti davanti a un giudice terzo e imparziale. A questo principio si collega l’articolo 112, che attribuisce al pubblico ministero l’obbligo di esercitare l’azione penale. Configurando una funzione che, proprio per la sua natura, deve rimanere sottratta a condizionamenti esterni.
Secondo Di Marco, la separazione delle carriere rischierebbe di modificare questo equilibrio. E trasformerebbe il pubblico ministero in un soggetto progressivamente distinto dall’ordine giudiziario e potenzialmente esposto a influenze di natura politica. In questo quadro, ha osservato, anche «il meccanismo del sorteggio per la composizione dei futuri Csm solleva interrogativi sull’effettiva capacità di garantire un sistema di autogoverno fondato su competenza e rappresentatività».
Alla luce di tali considerazioni, l’ex presidente del Tribunale di Catania ha invitato a interrogarsi sul significato complessivo della riforma. «Se essa rafforzi realmente le istituzioni. O se, al contrario, rischi di incidere su un equilibrio costituzionale costruito, proprio per garantire l’indipendenza della giurisdizione e la tutela delle libertà fondamentali dei cittadini».
«La giurisdizione – ha affermato dunque – non è uno strumento di controllo del potere, bensì una garanzia di tutela per i cittadini. Quando questa tutela si indebolisce, il rischio non riguarda il magistrato, ma il cittadino che vede affievolirsi la protezione dei propri diritti». Così, secondo i sostenitori del “no”, la separazione delle carriere potrebbe incidere sull’equilibrio costituzionale che ha sinora garantito l’autonomia della magistratura.
Nel corso dell’incontro, in aggiunta, sono stati richiamati anche alcuni passaggi della giurisprudenza costituzionale, legata alla riforma del processo penale degli anni Novanta. Tra questi si ricorda la sentenza n. 88 del 1991 e la n. 191 del 1993, che hanno contribuito a consolidare il sistema accusatorio introdotto con il codice di procedura penale del 1988.
Di Marco reitera, infine che «l’unità ordinamentale della magistratura rappresenta un elemento di equilibrio tra le diverse funzioni della giurisdizione. Mentre la separazione delle carriere potrebbe esporre il pubblico ministero a possibili pressioni esterne, anche politiche».
Il richiamo ai principi della Costituzione
Nel corso del dibattito, è emerso più volte il riferimento alla stagione dell’Assemblea costituente. Tra le citazioni richiamate, si rammentano ancora le parole del giurista Piero Calamandrei, che invitava a “concepire la Costituzione come uno strumento capace di guardare lontano, tutelando non solo la volontà della maggioranza ma anche i diritti delle minoranze”.
Il confronto ha così assunto una dimensione più ampia, collocando la riforma della magistratura all’interno del più generale equilibrio tra i poteri dello Stato e della tutela dei diritti fondamentali.
Informazione e partecipazione democratica
In chiosa, l’iniziativa promossa dalla Fildis catanese si inserisce in una più ampia riflessione sul ruolo delle associazioni culturali nella diffusione della cultura giuridica e nella promozione della partecipazione democratica.
Offrire uno spazio di confronto tra posizioni differenti, in un clima di dialogo e di approfondimento, rappresenta in realtà uno strumento fondamentale per accompagnare i cittadini verso una scelta consapevole.
Il referendum del 22 e 23 marzo 2026 chiamerà gli elettori a pronunciarsi su una riforma destinata a incidere sull’assetto della giustizia italiana e sul rapporto tra cittadini, istituzioni e tutela dei diritti.
Comprendere il contenuto e le implicazioni della revisione costituzionale rappresenta, dunque, il primo passo per esercitare pienamente uno dei diritti fondamentali della democrazia. Cioè il diritto di voto informato.
Luisa Trovato
