Riflessione / La scarcerazione di Stasi, dovere giuridico e di umanità

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Alberto Stasi

Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, è stato scarcerato, in base all’applicazione dell’istituto dell’“affidamento in prova”.  Dalla Procura generale, è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto in questi anni, anche in semilibertà, e per le relazioni positive dell’équipe del carcere di Bollate. Parere che tiene conto anche dei tempi. (Fine pena nel 2028, detenuto dal 2015 con pena definitiva di 16 anni per il delitto di Garlasco).

Stasi era in regime di semilibertà e aveva diritto, come ogni condannato, alla possibilità di beneficiare della misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali, avendo un residuo pena inferiore ai quattro anni. Questo non lo rende ancora un uomo libero e la condanna resta, sia formalmente che sostanzialmente. Il percorso rieducativo è il Tribunale di Sorveglianza a stabilirlo.

Il provvedimento tende alla rieducazione di Stasi

Con il provvedimento si sta attuando in pieno il precetto costituzionale che all’art. 27, comma 3 recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Sono ben consapevole che la maggioranza degli italiani avversi fortemente questa disposizione. E che una parte cospicua ritenga che si debba invece procedere con la massima durezza e crudezza per “fare giustizia” senza mai scarcerare i condannati.

Ma, per prima cosa, dobbiamo ragionare, se vogliamo essere uomini e non robot vendicativi. Su cosa sia questa giustizia quando essa intende “retribuire” alle vittime la ferita anche mortale subita. La si chiami come si vuole, dobbiamo ammettere che, se così fosse, la pena sarebbe solo una “vendetta“ legale che non si esaurisce mai in sé stessa se non attraverso il valore, appunto, “dell’occhio per occhio”.Alberto Stasi

Essa, fuor di ipocrisia, non placa certo il dolore senza fine legato al reato, né ne attenua il profondo buio esistenziale del responsabile. Non “restituisce” nulla a nessuno. Né tantomeno “ricompensa” alcunché, quando invece, nell’ambito del male subito, la disperazione resta. E nel carcere sale a dismisura l’odio e il desiderio di rivincita e ribellione violenta per la totale “disumanità” di esso. Anch’essa condannata dalla Costituzione. Perdendo così non una, ma, perlomeno, due persone.

Giustizia riparativa per un modello di convivenza civile

La giustizia riparativa, invece, mette al centro del procedimento dello svolgimento della pena due o più persone che, con unanime adesione e con superiore dimensione volontaria, intendono “riparare” l’uno e accettare la “riparazione“ l’altro. Ciò mediante attività di impegno sociale e di lavoro importanti che forniscano la possibilità di “scontare” la pena in modo che esso, come persona e come “cittadino”, possa completare la “rieducazione” sancita dalla Costituzione. Compiendo così il massimo di riavvicinamento, di cambiamento che costituirebbe una grande pacificazione interiore in chi ha subito. Che vede realizzato una pur fievole risposta ai “perché” che tante volte si ripetono con angoscia.
Questo atto, al di là e al di fuori di ogni considerazione religiosa, stenderebbe un larghissimo ordito di esemplare modello di convivenza civile.

Infine, poiché il Diritto della Costituzione è norma primaria e non si può certo rispettare con atteggiamenti “pret a porter“ ora si e ora no, per questo sì e per questo no, il legislatore usò il termine “devono” rispetto al disposto del fine della esecuzione della pena. Senza differenziazione alcuna e non certo, come assai infelicemente è stato detto per altri versi di diritto, “fino ad un certo punto”.,
La Costituzione ha un compito giuridico – morale altissimo che si rispetta sempre e in tutto. Oppure se ne è fuori.

 

                                                                                                      Rosario Patanè