“Il valore di una persona non dipende da ciò che essa realizza o produce. Per questo motivo, nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana! La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata”.
Proprio mentre Leone XIV, in occasione dell’udienza alla Fondazione Jerome Lejeune, rievocato e preso a modello per i suoi studi sulla Sindrome di down, con questa esortazione riaffermava il valore assoluto e irrinunciabile della vita. Dal concepimento fino alla morte, appellandosi alla coscienza del personale medico e sanitario secondo il Giuramento di Ippocrate. Nel mentre la maggioranza politica della Regione Emilia-Romagna esultava per una fuga in avanti tutta… rispetto al vuoto normativo e indietro tutta… rispetto a principi etici.
Una proposta di legge della Regione Emilia-Romagna anticipa la regolamentazione di accesso al suicidio medicalmente assistito
L’obiettivo espressamente dichiarato dagli esponenti della maggioranza, perseguito dall’assemblea bolognese con l’approvazione della proposta di legge regionale, è di anticipare una regolamentazione di accesso al suicidio medicalmente assistito, rispetto alla stessa eventuale futura legislazione statale.
Ciò quando il dibattito sul disegno di legge pendente al Senato naviga ancora a piccolo cabotaggio. E per la rilevanza di profili preclusivi, etici, antropologici e scientifici che sottendono una disamina ben più approfondita e ponderata, non è detto, né è auspicato, sia per forza destinato ad approdare a una legge finale. Per questo, con una iniziativa a mia memoria senza precedenti, la Corte Costituzionale ha ritenuto di dover sentire 11 persone affette da patologie gravi. Per la cronaca otto contrari e tre favorevoli al suicidio assistito.
Proprio da ciò muove l’inevitabile vaglio su una proposta che al di là di quei profili, è comunque illegittima.
Senza entrare nel merito delle specifiche previsioni articolate nella proposta deliberativa, in quanto ancora suscettibili di modifiche, è la sua stessa premessa normativa, infatti, a svelarne l’integrale inammissibilità.
Nessuno può legiferare sulla materia prima dello Stato
Né l’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna né altre possono legiferare in tali termini prima dello Stato. Si sostiene dai fautori della proposta che essa troverebbe un fondamento nelle recenti sentenze della Corte Costituzionale, la cui diretta attuazione, nel riparto di attribuzioni e Stato e regioni, ne consentirebbe il varo.
Ma l’illazione è errata, smentita proprio delle stesse direttive formulate dalla Consulta in sentenza 204/25.
Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della Legge Regionale Toscana n. 16 del 2025, per violazione dell’art. 117 co.2, lett.l Cost., rifacendosi a propri precedenti, la Consulta ha ribadito che i requisiti individuati dalla propria giurisprudenza non costituiscono un corpus normativo suscettibile di recepimento legislativo regionale. Ciò in quanto costituiscono il contenuto minimo di una pronuncia additiva destinata a operare in via transitoria, ma non idonei a fondare una disciplina positiva autonoma; un assunto, peraltro, anticipato dalla dottrina più avveduta sul rapporto tra sentenze additive e fonti legislative.
Per tali profili non è prerogativa regionale legiferare in attuazione delle sentenze, senza una legge statale. Indi la Corte ha stabilito un principio proprio contrario a quello ipotizzato come presupposto, dalla Regione. Che artatamente vorrebbe imporre una lettura delle decisioni della Consulta, tra la miopia e la supponenza.
In attesa della delibera finale della Regione Emilia Romagna, e della prevedibile e auspicabile impugnativa da parte dello Stato, al suo veloce incedere segnaliamo il vecchio adagio la gatta frettolosa fa i gattini ciechi.
Giuseppe Longo
