Nei contratti pubblici il diritto di accesso agli atti è regolato dall’articolo 35 del decreto legislativo 36/2023. Questo richiama sia l’accesso documentale ai sensi della legge 241/1990 sia l’accesso civico generalizzato articolo 5 del decreto legislativo 33/2013. Possiamo affermare quindi che nel codice degli appalti, sono presenti due modelli differenti di accesso. Uno è l’accesso “qualificato”, fondato su un interesse diretto, concreto e attuale. L’altro è l’accesso “generalizzato”, esercitabile da chiunque ma nei limiti della tutela degli interessi pubblici e privati tra cui la protezione dei dati personali.
Il legislatore comunque pone dei limiti ad entrambi i diritti di accesso. Precisamente la norma vieta l’accesso degli atti ricadenti in specifiche fattispecie. Vediamo brevemente di seguito i casi.
Segreti di Stato e tutela dell’interesse pubblico
Segreti e interessi pubblici, sono documenti coperti da Segreto di Stato, segreto d’ufficio o investigativo. La divulgazione potrebbe arrecare un danno alla sicurezza nazionale, all’ordine pubblico o alle relazioni internazionali. In pratica non si può avere accesso agli atti di un procedimento penale, o di un accordo di collaborazione fra l’AISE (l’Agenzia di Informazioni di Sicurezza Esterna) e i Servizi Segreti di un altro paese straniero.
Contratti pubblici / Accesso ad Atti Normativi, Amministrativi e Procedure Selettive
Atti normativi e amministrativi generali, non è possibile fare istanza di accesso agli atti della pubblica amministrazione e ai relativi procedimenti finalizzati all’emanazione di leggi, regolamenti, piani urbanistici o programmi. In pratica non si può accedere alle informazioni sulla legge di bilancio. E neanche si può accedere agli atti preparatori quali note, appunti, relazioni interne utilizzati per la preparazione finale dell’atto che siano propedeutici all’iter di formazione delle stesse. Le sedute del Consiglio dei Ministri infatti si svolgono sempre a porte chiuse. Altro caso di divieto è l’accesso ai procedimenti selettivi. Per esempio dati e atti che contengono informazioni riguardo ai profili attitudinali relativi a candidati nei concorsi pubblici. In questo caso si può avere accesso agli atti, ma solo ai verbali ufficiali finali ed ai dati relativi alla propria posizione.
L’Applicazione pratica in concorsi e appalti
Di norma un cittadino non ha bisogno di accedere ad atti procedimentali di formazione delle leggi dello Stato. Né ha bisogno di accedere agli atti riguardanti i Segreti di Stato. Ma probabilmente capita sempre più spesso che il cittadino sia parte attiva in un concorso pubblico di selezione. Oppure in un bando di gara per l’aggiudicazione di un appalto o concessione.
In questi casi è bene specificare, come espresso precedentemente, che il codice dei contratti pubblici, normato dalla 36/2023 e dal successivo correttivo del 2024, ha chiarito che nelle procedure di affidamento, l’accesso agli atti può essere esercitato sia nella forma dell’accesso documentale ai sensi della 241/1990. Sia anche nella forma dell’accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. 33/2013. E’ bene specificare che pur convivendo nel codice dei contratti entrambe le tipologie di accesso, l’uso delle stesse varia in base alle posizioni soggettive dei richiedenti, ai presupposti giuridici alle finalità di richiesta.
Accesso del Concorrente vs. Accesso del Terzo
Ad esempio, ipotizziamo che a produrre istanza di richiesta di accesso agli atti è un concorrente che si è classificato al secondo posto nella gara di appalto. Al vincitore è stato attribuito un punteggio più alto dovuto ai titoli del curriculum presentato e quindi il suddetto curriculum ha avuto un peso preponderante nell’aggiudicazione. In questo caso il diritto soggettivo di accesso agli atti ed in specifico al curriculum del concorrente primo classificato, è un diritto dell’istante che mostra un interesse concreto, diretto ed attuale, il quale procederà con l’istituto della legge 241/1990.
Diversamente se l’accesso agli atti viene richiesto da un terzo estraneo alla procedura concorsuale, ai fini di curiosità o controllo generico sugli atti di gara, potrebbe sì presentare richiesta di accesso tramite l’istituto del d.lgs.33/2013, ma come vedremo, potrebbe ottenere con tutta provabilità un rifiuto da parte dell’amministrazione.
Il Bilanciamento tra Trasparenza e Privacy
Infatti una recente sentenza della Consiglio di Stato (parere numero 61 del 13 gennaio 2026) afferma che bisogna mitigare il diritto di accesso agli atti degli portatori di interessi con il diritto alla privacy dei soggetti controinteressati. Per questo sancisce l’accesso totale ai documenti di gara da parte degli interessati alla procedura di gara (i primi 5 concorrenti in graduatoria). Ma pone l’accortezza di provvedere all’oscuramento dei dati personali per la massima tutela alla privacy del controinteressato. Diversamente con molta provabilità l’amministrazione potrebbe negare l’accesso civico ad un terzo. In questo caso la tutela della privacy è preponderante verso la semplice “curiosità” del cittadino.
Possiamo concludere che la sentenza del Consiglio di Stato di gennaio contribuisce a dipanare l’annosa questione fra due diritti fondamentali quali trasparenza e riservatezza. Offre una soluzione di equilibrio fra gli stessi ed una linea guida chiara per le amministrazioni coinvolte nei processi degli appalti.
Gianfranco Castro
