Conferenza / “Fare giustizia è condannare alla pena?”

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affresco sulla giustizia

L’albero della conoscenza del bene e del male, descritto nella genesi, cosi come l’assioma latino “bonum faciendum, malum vitandum (il bene va fatto, il male evitato) rappresentano alcune storiche linee guida del vivere civile, in cui il rispetto dell’altro è alla base dei rapporti umani.
La domanda di giustizia nasce dalla violazione di questi principi, e dall’esperienza di  uno o più soggetti che hanno subito un danno personale: fisico, patrimoniale, morale ecc.

A questa legittima domanda come risponde la “Giustizia”? Questo il tema trattato dai relatori della conferenza che si è svolta nella sala Cristoforo Cosentini dell’Accademia Zelantea dal titolo: “Fare giustizia è condannare alla pena? Diritto e giustizia retributiva e riparativa. Valutazioni costituzionali e civili”.
La conferenza ha il patrocinio, oltre che della Zelantea, della Città di Acireale, dell’Università popolare Giuseppe Cristaldi, e del Coordinamento Democrazia Costituzionale – Comitato di Acireale.

In apertura il presidente dell’Accademia dr. Michelangelo Patanè, con riferimento alla precedente esperienza in magistratura, evidenzia con rammarico che, di fronte ad una criminalità sempre più agguerrita, non ci sia una risposta pronta da parte dello Stato. Infatti le pene fino a 4 anni, (edilizia, ambiente ecc.), non si scontano più in detenzione. I pentiti sono diminuiti, le pene sono più blande e, a suo parere, queste non costituiscono più un deterrente. Inoltre, per buona condotta, ogni 6 mesi, c’è uno sconto di pena di 45gg.

Segue, per un breve saluto, il dr. Rosario Patanè, responsabile acese del Coordinamento Democrazia costituzionale. Egli fa riferimento all’articolo 3 della Costituzione, che tutela e rispetta il cittadino davanti alla Legge, senza alcun pregiudizio.

intervento di Rosario Patanè
L’intervento di Rosario Patanè

Giustizia, la relazione del dottor Colombo

La prima relazione è svolta dal dr. Gherardo Colombo, ex magistrato, noto per aver condotto e collaborato nel Tribunale di Milano, alle inchieste sulla P2, delitto Ambrosoli, Mani pulite ecc. E anche autore di diversi libri.

Colombo ricorda che il codice penale ancora in vigore, pur con qualche modifica, è stato redatto nel 1930 (Alfredo Rocco), durante il periodo del fascismo. Nel 1975 entra in vigore il sistema penitenziario repubblicano, dove all’art. 47 viene introdotto il concetto di “affidamento ai servizi sociali del condannato”.

Gli anni di carcere rappresentano ancora l’unità di misura e la certezza della pena, da scontare, a seconda della gravità, in detenzione, arresti domiciliari, servizi sociali. La giustizia retributiva fa, infatti, riferimento ad un codice di leggi che rappresentano per l’autore del reato, garanzia di una pena certa e proporzionata alla gravità del reato.  Sono circa 100.000, in Italia, le persone in attesa di giudizio: quanto, dove, come scontare la pena. Sono in diminuzioni gli omicidi, in particolare delitti di mafia, rispetto a 40 anni fa. In aumento i crimini informatici.

Quali alternative alla pena detentiva?

“Il male si elide con il male?”, si chiede Colombo. In Italia, il 69% delle persone che escono dal carcere, commettono nuovi reati. In Norvegia la vita in carcere non è molto dissimile da quella esterna, sono agevolati i rapporti relazionali fra detenuti e la recidiva è del 45%. I suicidi sono l’altro triste problema delle nostre carceri: nei primi 3 mesi del 2024, già 28 persone si sono date la morte. Nella solitudine e nel silenzio è più probabile che si consumino tragedie. Da qui la necessità di capire, indagare, di studiare altre forme di pena.

Lorenzetti, affresco sulla giustizia
Ambrogio Lorenzetti, affresco sulla giustizia

Quali le alternative alla pena detentiva? Chiede il dr. Michelangelo Patanè al successivo relatore, il dr. Angelo Costanzo, consigliere della Corte di Cassazione. In altri Paesi, risponde Costanzo, il ricorso alla giustizia riparativa è più diffusa. Anche se ancora non ci sono statistiche e soprattutto studi approfonditi su ciò che cambia e come, nella mente e di conseguenza nei comportamenti dei soggetti che fanno questo percorso.

A suo parere, la pena dovrebbe tendere e favorire la risocializzazione del condannato, piuttosto che alla sua rieducazione, proprio perché il danno si riversa nella società. Ne consegue che anche l’idea di giustizia debba riguardare la società nel suo complesso, più che essere circoscritta al solo tribunale.

L’intervento della dott.ssa Fontana

La dott.ssa Maria Pia Fontana, direttrice Ufficio esecuzione penale esterna distrettuale- Catania, è la terza relatrice della conferenza.
Il suo intervento fa riferimento al decreto legislativo n.150 del 2022 ed in particolare all’art. 44 sulla Giustizia riparativa (riforma Cartabia). Esso ha come oggetto i danni provocati alla vittima, attraverso l’attività riparatrice da parte dell’autore del reato e che si articola in:

  • Riconoscimento della vittima (es. chiedere scusa)
  • Responsabilizzazione del danno causato
  • Ricostituzione dei legami di comunità

Questo modello si avvale del ruolo del mediatore. Ad oggi però, non è del tutto chiaro, se e come, questa modalità di giustizia possa costituire un’alternativa nella giustizia penale, o solo un maggior coinvolgimento della parte lesa, a differenza di quello che avviene nella giustizia riparativa.

La dott.ssa Fontana conclude il suo intervento proiettando, dal ciclo di affreschi sul “buon governo” (Palazzo pubblico -Siena 1338) di Ambrogio Lorenzetti (1290-1348), quello riguardante la Giustizia, dalle cui modalità di applicazione, dipendono i diversi esiti nelle forme di governo.

Ai piedi del trono della Giustizia, sta seduta Concordia che regge sulle ginocchia una pialla, allusione dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Esattamente come, circa 6 secoli dopo reciterà l’articolo 3 della nostra Costituzione.

Rosa Maria Garozzo

 

 

 

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