Enti locali / Riforma danno erariale, obbligo di polizza per dirigenti e funzionari

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riforma danno erariale

Con l’entrata in vigore della legge 7 gennaio n.1, avvenuta il 24 gennaio 2026, prende ufficialmente corpo la nuova riforma danno erariale. Il provvedimento ha per oggetto: “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20. E altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale“. Pone delle modiche importanti riguardo l’azione di responsabilità e il controllo della Corte dei conti sugli atti emanati dai dirigenti e dai funzionari degli enti locali.

In particolare introduce, specificandolo la nozione di colpa grave, consistente “nella violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento”. E per converso specifica anche cosa non costituisce colpa grave ossia “la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”.

Riforma danno erariale / Le sanzioni applicabili

Esclusi i casi di dolo o illecito arricchimento, la Corte dei Conti esercita il potere di risarcimento a carico del responsabile della condotta che ha provocato il danno o il valore perduto per l’amministrazione. È un importo pari al massimo del 30% del pregiudizio accertato. E comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda annua percepita o nell’anno in corso o nell’anno immediatamente precedente o successivo la condotta che ha causato il danno.

Facciamo un’ esempio. Se il danno accertato dalla condotta lesiva è pari a 1.000.000 di euro, l’importo massimo a cui il dirigente o il funzionario è chiamato a risarcire in prima battuta sarà di 300.000 euro. Ma con tetto massimo pari a due annualità lorde. Quindi nel caso di dirigente con RAL (retribuzione annua lorda) di 150.000€ pagherà l’intero importo di 300.000€, in quanto la sua retribuzione annua nei due anni raggiunge la cifra contestata. Nel caso di un funzionario con incarico di elevata qualificazione con RAL annua di 43.000€ l’importo massimo che sarà chiamato a risarcire sarà di 86.000€.

Oltre alla sanzione pecuniaria nei casi più gravi la Corte dei Conti può disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione delle risorse pubbliche. Si tratta di un periodo compreso fra i sei mesi e i tre anni. L’amministrazione di riferimento dopo aver avviato il procedimento ai sensi della 165/2001, entro trenta giorni dalla sentenza passata in giudicato, pone il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca. L’avvenuto pagamento spontaneo di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna a carico del dipendente pubblico.

Riforma danno erariale / Obbligo assicurativo

Ai fini della “protezione” di dirigenti e funzionari e per evitare il blocco dei procedimenti amministrativi dovuti alla cosiddetta “paura della firma”, la nuova norma all’art 1 comma 7 obbliga chiunque gestisca risorse pubbliche, dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, è tenuto a stipulare una polizza assicurativa. Questa va stipulata prima dell’assunzione dell’incarico, a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave. Ma quali sono i dirigenti e i funzionari che rientrano in quest’obbligo assicurativo? La norma parla di chiunque gestisca risorse pubbliche, cioè fondi, beni o denaro della pubblica amministrazione.

La norma introduce una definizione funzionale e non formale per identificare i soggetti obbligati a dotarsi dell’assicurazione obbligatoria. Infatti oltre ai dirigenti e ai responsabili di servizi nei comuni privi di dirigenza, vi fanno parte anche gli agenti contabili, i titolari di incarico di Elevate qualificazioni, se destinatari di deleghe dirigenziali, eventuali concessionari esterni, i RUP (Responsabili del Progetto) in caso abbiano il potere di impegnare le spese. È materia dibattuta se i progettisti e i verificatori interni ai progetti di opere pubbliche debbano munirsi di specifica polizza in quanto hanno già quella professionale che grava sulla stazione appaltante all’interno del QTE (Quadro Economico dell’Opera).

Ricordiamo che in base al art 3 comma 59 della 244/2007, sono nulle le eventuali polizze assicurative stipulate dall’amministrazione a copertura delle responsabilità amministrative- contabili degli amministratori (sindaci, assessori, consigli comunale). Come lo sono anche quelle a favore dei dipendenti (Corte dei Conti, II sezione centrale, n.127/2011). In base al principio che la responsabilità erariale è personale. Conseguentemente anche la copertura assicurativa dovrebbe esserlo.

Riforma danno erariale / I nodi ancora aperti

La recente entrata in vigore della norma lascia spazio a dubbi interpretativi e aspetti pratici da chiarire. Fra i quali vi è l’applicabilità della norma agli incarichi in corso. È previsto un termine per l’adeguamento? Chi dovrà controllare prima della nomina che il dirigente/funzionario abbia stipulato la polizza? Cosa succede in caso di rifiuto da parte del dipendente di stipula della polizza in quanto atto oneroso? Con molta provabilità il legislatore ritornerà sull’argomento emanando decreti attuativi in materia con indicazioni univoche per evitare diverse interpretazioni e attuazioni della normativa in questione.

Gianfranco Castro