Il governo ha prorogato l’assegno di inclusione per l’anno 2026. Ricordiamo che l’ADI (Assegno di inclusione) conosciuta dai più come ex reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce più deboli della popolazione Italiana, istituita con il decreto legge n° 48 del 2023. La misura oltre che ad un sostegno economico mira ad agevolare l’inserimento sociale, la formazione e la ricerca di lavoro delle fasce più in difficoltà.
Assegno di inclusione / A chi spetta
La misura è rivolta ai nuclei familiari che si trovano almeno in una delle seguenti condizioni: presenza di un membro disabile in famiglia; presenza di un minorenne o un componente del nucleo familiare maggiore di 60 anni di età; oppure presenza di un membro in condizioni di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali con certificato della pubblica amministrazione. La presenza di minori sotto i 3 anni di età o più figli minorenni aumentano il punteggio nella scala di equivalenza.
I requisiti sono molto stringenti. Al momento della presentazione il richiedente deve dimostrare di essere cittadino italiano o residente in Italia da almeno 5 anni o avere un permesso di soggiorno di lungo periodo (status di asilo politico). Inoltre il richiedente non deve essere sottoposto a misura di detenzione o misura di prevenzione (obbligo di soggiorno, obbligo di firma, ect). Non essere disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, non risiedere in strutture con servizi a carico pubblico (es RSA), aver adempiuto all’obbligo di istruzione in caso di età fra i 18 e i 29 anni.
Assegno di inclusione / Requisiti economici
Per quanto riguarda i requisiti economici, il nucleo familiare non deve avere un ISEE in corso di validità maggiore di 10.140€ in presenza di figli minorenni, oppure inferiore ai 6.500€ per i nuclei familiare composti da persone con età superiore ai 67 anni. Non devono avere depositi o conti correnti maggiori di 10.000€ per nuclei familiari composti da 3 o più componenti, 8.000€ per i nuclei con due componenti e 6.000€ per i nuclei famigliari monocomponente. Il valore della casa di abitazione, ai fini IMU, non deve essere superiore a 150.000€; a 30.000€ in caso di seconda casa. Non avere intestati autoveicoli con cilindrata maggiore di 1.600 cc o motoveicoli superiori a 250 cc. I requisiti di reddito sono aumentati di 5.000€ per la presenza di un componente con disabilità e a 7.500€ con disabilità grave.
La misura è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonomo, con rideterminazione dell’importo in base ai predetti valori soglia. In caso di inizio di attività autonoma il reddito proveniente da quest’ultima non deve superare i 3.000€.
Assegno di inclusione / Come funziona
Il richiedente può effettuare la domanda direttamente sul sito INPS, presso o patronati o i centri di assistenza fiscale (CAF). Nella domanda si ha la contestuale firma del PAD (Patto di attivazione Digitale) del nucleo familiare con conseguente invio automatico ai CPI (centri per l’impiego) per il sostegno alla ricerca di un lavoro. Contestualmente invia la pratica anche ai servizi sociali in modo tale che l’intero nucleo familiare venga preso in carico per l’espletamento obbligatorio dei vari percorsi. Cioè l’obbligo di seguire corsi di formazione e riqualificazione per l’inserimento nel mondo del lavoro, o percorsi di protezione relativi all’inclusione sociale. All’atto della convocazione presso i centri per l’impiego il richiedente sottoscrive il “patto di servizio personalizzato”, in mancanza del quale il beneficio viene sospeso.
Il contributo economico dell’assegno di inclusione è pari a 6.000€ annui divisa in 12 mensilità. In presenza di disabili o con età maggiore di 67 anni aumenta a 7.560€. Inoltre è previsto un contributo per l’affitto pari ad un massimo di 3.360€. La somma viene erogata tramite la “carta di inclusione”. É una carta prepagata ricaricabile con limite per il prelievo di contante di 100€ per singolo componente del nucleo familiare. La misura può essere erogata per un massimo di 18 mesi. Alla scadenza, previa sospensione di 1 mese, può essere rinnovata per altri 12 mesi.
Gianfranco Castro
