Partecipazione attiva / Tornare e riflettere sui rapporti tra Società e Stato secondo il principio di sussidiarietà

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Allegoria del buon governo prof Salvatore Aleo Unict

A metà ottobre ricorre il venticinquesimo anniversario della pubblicazione della riforma costituzionale del 2001, che era stata confermata con referendum il 7 ottobre 2001. Approvazione controversa, tutta consumata sul tema essenziale del principio di sussidiarietà, testualmente introdotto in Costituzione solo con la nuova versione dell’art. 118.

Come dimostra la difficoltà del processo di attuazione, la sussidiarietà, spesso come principio di prossimità al cittadino delle sedi di decisione, risulta ancora un concetto incerto.
Da una parte, è stata inventata la formula della sussidiarietà verticale per rivedere il sistema delle autonomie pubbliche nella prospettiva del cd. federalismo e si è dovuta registrare la difficoltà di garantire l’equa soddisfazione dei diritti sociali.
Dall’altra, con la formula della sussidiarietà orizzontale, si è tentato di ridurre il riconoscimento del valore delle autonomie sociali ad una semplice modalità di affidamento di appalti di servizi al Terzo Settore.

Il principio di sussidiarietà, come ripetutamente sottolineato dai Giudici costituzionali e amministrativi, deve essere considerato, invece, come un principio unitario di radicale superamento del binomio pubblico/privato e del primato del sistema pubblico.

Il principio di sussidiarietà era certamente presente ai Costituenti e, seppure non espressamente introdotto nel testo, aveva costituito oggetto del confronto (scontro?) fra i più autorevoli esponenti della cultura sociale cattolica e i sostenitori del primato dello Stato. Sia da sinistra, che da posizioni liberali classiche. Le mediazioni che consentirono l’approvazione della Costituzione portarono all’approvazione del testo dell’art. 2, testualmente formulato in termini di solidarietà, sostanzialmente ispirato alla (allora) recente Enciclica di Pio XI (Quadragesimo anno, 1931), alla successiva elaborazione del Codice di Camaldoli (1943) e ai Radiomessaggi di Pio XII (Radiomessaggio dI Pentecoste 1941  nel 50° anniversario della «Rerum novarum»; Radiomessaggio Natalizio ai popoli del mondo intero, sulla Democrazia, 1944).

Allegoria del buon governo prof Salvatore Aleo-Unict-2
Allegoria del buon governo prof Salvatore Aleo-Unict-2

I primi decenni di esperienza costituzionale portarono a gravi ritardi nell’attuazione del sistema regionale, all’elusione dell’art. 39 Cost. sulla democrazia sindacale, alla riduzione dell’associazionismo a fatto esclusivamente privato.
Solo negli anni ’70 si poté assistere ad una ripresa del dibattito su pubblico e privato. Con una forte tendenza alla pubblicizzazione dei servizi alla persona, nonostante i primi riconoscimenti del valore del volontariato

La legge costituzionale del 2001, in fondo, grazie alla sensibilità e all’impegno di Franco Bassanini nel recuperare i valori del privato-sociale, voleva (e avrebbe potuto) essere un’occasione per riaffermare il ruolo del principio di sussidiarietà come motore di una riforma profonda del rapporto fra poteri pubblici, istituzioni di autorganizzazione sociale e valore della persona come riferimento esclusivo di ogni decisione politica. Purtroppo, così non è stato.

La sussidiarietà, come principio unitario di promozione dell’autonoma iniziativa sociale e come criterio di giustificazione dell’esercizio degli stessi poteri pubblici è stata, forzosamente e in contrasto con l’elaborazione teorica, prima, protestante (Althusius, 1563-1638) e, poi, cattolica (Leone XIII, Pio XI e, a seguire, tutto il Magistero sociale) ridotta a semplice modello organizzativo del potere pubblico e dei suoi rapporti con i privati.

Contro la possibile lettura unitaria del principio, in direzione del superamento dello Stato liberale (ancorché ‘sociale’, come auspicato da Giovanni Paolo II in Centesimus Annus (1991: 48), si è sviluppata la disarticolazione dello stesso nelle versioni verticale e orizzontale e nella tendenziale riaffermazione del modello dello Stato liberale e con la mortificazione dei sistemi di co-programmazione (pur previsti dal legislatore).
A venticinque anni dalla pubblicazione della riforma costituzionale, è necessario, dunque, tornare a riflettere sui processi di ridefinizione del rapporto fra Società e Stato. In particolare, l’art. 118 Cost. impegna a ridefinire il modello di democrazia per riconoscere l’autonoma dell’iniziativa dei cittadini e garantirne, con la co-programmazione, la piena capacità di individuazione e promozione degli interessi generali.

 Giuseppe Vecchio
 Già preside della facoltà
di Scienze politiche – Catania