Suicidio assistito / Su percorsi di morte il Veneto segue la Lombardia

0
56
suicidio assistito istockphoto-2228426384-612x612

E così pure il Veneto, seguendo dappresso la Lombardia, ha intrapreso il-legalmente il percorso mortifero del suicidio assistito. Mentre la Regione Lombardia ha adottato un iter amministrativo, la Regione Veneto ha approvato una legge per disciplinarlo nel suo ambito. Sorprende come due regioni notoriamente espressioni di comunità dalla spiccata tradizione cristiana, siano giunte fino a ciò. Malgrado gli accorati inviti a un ripensamento promananti dal mondo cattolico e dai sodalizi pro life.  E benchè non sussista una legge dello Stato che lo abbia normativamente introdotto e che lo consenta.

Consiglio Regionale del Veneto
Consiglio Regionale del Veneto

Nel sotteso comune intento di forzare lo Stato imponendo una volontà che in realtà a loro non pertiene. La Lombardia scegliendo la via amministrativa, per eludere i rischi di incostituzionalità di una legge; attuando la procedura col servizio sanitario regionale e creando un “precedente” su cui poi legiferare.  Il Veneto addirittura con legge, muovendo sfida allo Stato e in dispregio delle decisioni della Consulta.  Nonostante analogo disegno di legge fosse stato già bocciato nel 2024 dal consiglio regionale veneto.

Non si comprende come nel volgere di due anni le sensibilità possano mutare fino all’approvazione. Questa legge si espone a profili di contestazione e di censura di ordine legale e etico, incontrovertibili.

Il primo si sostanzia nell’equivoco, artatamente coltivato dai fautori, per cui essa farebbe seguito a sentenze della Corte Costituzionale che hanno introdotto delle esimenti penali per il cd. assistente in presenza di alcune circostanze, la cui diretta attuazione sarebbe consentita dal riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni.
Si tratta di illazione errata, poichè smentita proprio dagli stessi indirizzi formulati dalla Corte Costituzionale.

La sede del Consìglio Regionale Palazzo Fini
La sede del Consìglio Regionale del Veneto, Palazzo Fini

Dichiarando l’illegittimità costituzionale di analoga legge regionale toscana n.16/2025, rifacendosi ai propri precedenti, nella recente decisione n.2024 del 2025 la Consulta ha ribadito che i requisiti indicati nelle proprie sentenze non sono un corpus normativo idoneo a un recepimento legislativo regionale. Esse infatti costituiscono pronunce additive destinate a operare solo in via transitoria ma non a fondare una disciplina legislativa regionale autonoma; un tale assunto, peraltro, già anticipato dalla dottrina più avveduta.

Non sussiste una prerogativa regionale di legiferare in attuazione di tali sentenze, senza una legge statale. Perciò la Corte ha stabilito un principio proprio contrario a quello ipotizzato come presupposto dal Veneto.
Da qui, anche per questa legge, auspicabile l’impugnativa del Governo alla Consulta, per incostituzionalità.

Poichè contrariamente a quanto ipotizzato e proclamato dai promotori, non esiste in Italia un diritto a morire. E neppure nello spazio europeo, stante che la stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza Karsai del 13 giugno 2024 ha sancito che, ferme restando le prerogative di ciascun paese, negare il suicidio assistito a un paziente che lo chieda in uno Stato ove sia vietato o comunque non consentito dalla legge nazionale, non è in contrasto alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; pertanto non sussiste alcun fondamento giuridico per invocare un diritto all’autodeterminazione della morte.

Che sia chiaro per tutti. Ma ancor prima dei risvolti giuridici s’impongono delle considerazioni etiche. Il valore della vita è assoluto e intangibile e per ogni credente dovrebbe essere come la linea del Piave.Suicidio assistito 2

Vivida la luce del Magistero, irradiata con le encicliche Evangelium Vitae e Veritatis Splendor e la lett. apost. Salvificis doloris di Giovanni Paolo II; l’enciclica Spe Salvi di Benedetto XVI; i discorsi di Francesco ai convegni medici. Riassunti e compendiati nel documento della Congregazione per la Dottrina della Fede Samaritanus Bonus, testo di agevole consultazione, ma di ineludibile riferimento. E confermate ancor più di recente da Papa Leone XIV in occasione dell’udienza alla Fondazione Jerome Lejeune, nella quale ha riaffermato il valore assoluto e irrinunciabile della vita, dal suo concepimento fino alla morte, appellandosi alla coscienza del personale medico e sanitario secondo il Giuramento di Ippocrate.

Se il testo della legge contempla delle previsioni volte a implementare le cure palliative, non si deve soggiacere all’insidia di edulcorarne il giudizio etico con valutazioni con le quali, comparati i presunti aspetti positivi e i reali aspetti negativi e ritenuti prevalenti i primi, si finisca poi per accettarlo in toto.
Non può assecondarsi l’uso strumentale, diffuso in vari settori della società civile e ahimè anche tra molti fedeli, del concetto equivoco di morte degna, in rapporto con quello della cd. qualità della vita.

La vita in sé e la cd. sua qualità costituiscono dei valori non equipollenti e quindi non interscambiabili.

Emerge infine un aspetto che merita attenta riflessione. Consiglieri regionali di partiti che decantano ideali pro vita si sono defilati (o per implicito o esplicito assenso) e hanno votato a favore della legge. Motivando come accettabile compromesso. Ma il Magistero è chiaro: sulla vita niente compromessi. Su ciò ogni credente interroghi la coscienza e tragga le dovute conclusioni per future scelte politiche.

                                                                                 Giuseppe Longo