Referendum Giustizia 2026 / Il confronto tra norme vigenti e riforma

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Referendum 2026

Per comprendere la portata della riforma sottoposta al giudizio degli elettori nel referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026, è utile osservare in modo diretto il confronto tra le disposizioni costituzionali attualmente vigenti e quelle previste dal progetto di revisione.

La legge costituzionale approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025 interviene su sette articoli della Costituzione – 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 – che disciplinano l’ordinamento della magistratura e il funzionamento degli organi della giurisdizione. (Parte II “Ordinamento della Repubblica”, Titolo IV “La Magistratura” della Costituzione italiana, comprendente gli articoli 101-113).schede referendum 22 e 23 marzo

Le modifiche riguardano principalmente: (1) la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente; (2) la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura distinti; (3) l’introduzione di nuove modalità di selezione dei componenti degli organi di autogoverno; (4) l’istituzione di una Alta Corte disciplinare per i procedimenti disciplinari dei magistrati.

Per agevolare la comprensione delle innovazioni proposte, di seguito viene presentato uno schema sintetico che mette a confronto il contenuto delle norme costituzionali oggi in vigore con le principali modifiche previste dalla riforma sulla giustizia.

Referendum Giustizia 2026 / COSTITUZIONE ART. 87

art87 referendum

Referendum Giustizia 2026 / COSTITUZIONE ART. 102

art102 referendum

Referendum Giustizia 2026 / COSTITUZIONE ART. 104

 

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Referendum Giustizia 2026 / COSTITUZIONE ART. 105

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L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. Inoltre, l’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».

Referendum Giustizia 2026 /  COSTITUZIONE ART. 106

art106 referendum giustizia 2026

Referendum Giustizia 2026 / COSTITUZIONE ART. 107

art107 referendum giustizia 2026

Referendum Giustizia 2026 / COSTITUZIONE ART. 110art110 referendum giustizia 2026

TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE PUBBLICATO IN G.U. 30-10-2025

ART. 8 – Disposizioni transitorie
  1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
  2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Referendum Giustizia 2026 / Conclusioni

In sintesi, la lettura comparata delle norme costituzionali consente di cogliere con maggiore chiarezza la portata della riforma sottoposta al giudizio degli elettori. Sono emerse diverse posizioni nel dibattito pubblico. Ma, il confronto tra il testo vigente della Costituzione e quello risultante dalla revisione proposta invita a un esercizio di consapevolezza civica. Si fonda su una lettura attenta delle disposizioni e sulla capacità di interpretarne il significato nel quadro più ampio dell’ordinamento democratico.

Il referendum rappresenta, infatti, uno degli strumenti più significativi della democrazia partecipativa. Attraverso il voto, ogni cittadino è chiamato a esprimere una valutazione su scelte che incidono sull’assetto istituzionale dello Stato e sull’equilibrio tra i poteri pubblici. In questo senso, il confronto informato e la riflessione critica costituiscono il presupposto necessario per un esercizio pieno e responsabile del diritto di voto.

Al di là delle contrapposizioni tra le ragioni del “Sì” e quelle del “No”, ciò che emerge con forza è l’importanza di una partecipazione consapevole. Questa deve essere guidata dalla volontà di contribuire, ciascuno secondo il proprio convincimento, al buon funzionamento delle istituzioni democratiche. Dunque, sarà la libera determinazione degli elettori italiani, espressa alle urne, a stabilire se la riforma entrerà a far parte dell’architettura costituzionale della Repubblica o se resterà immutato l’assetto vigente.

In ogni caso, il referendum del 22 e 23 marzo rappresenta un passaggio significativo della vita democratica del Paese. Infatti, si parla di un momento in cui la comunità nazionale è chiamata a esercitare quella sovranità popolare riconosciuta dalla Costituzione. Ciò è un fondamento della Repubblica e va fatto con senso di responsabilità e spirito costruttivo.

Luisa Trovato