Malgrado i probanti profili giuridici di forte rischio di incostituzionalità per difetto di attribuzione e violazione di prerogative statali e benchè proprio in quei giorni con la sentenza n.152 del 24 luglio la Consulta avesse denegato l’estensione dei casi di non punibilità per chi collabora con intenti suicidi, in attesa dell’eventuale approvazione di una legge statale a cui è demandata la questione del fine vita, lo scorso 23 luglio l’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna ha inteso approvare comunque la legge n.10 volta a introdurre e attuare nel proprio ambito regionale la pratica del cosiddetto suicidio assistito.
Con un proprio esposto il Comitato Prolife-Insieme aveva chiesto al Governo, di impugnare tale legge alla Corte Costituzionale. Di tutta evidenza le ragioni giuridiche illustrate nell’atto di declaratoria. La Regione Emilia Romagna ha ritenuto di emanare una legge per dare diretta esecuzione ad alcune sentenze che sono state rese in tale materia dalla Corte Costituzionale.

In realtà, con la sentenza n.204 del 2025, che per gli stessi motivi aveva dichiarato parzialmente illegittima un’analoga legge della Regione Toscana, la Corte ha sancito di non potere dettare norme in materia, alle Regioni. La Consulta ha chiarito che i requisiti da essa indicati per il suicidio assistito non sono un corpo normativo passibile di recepimento legislativo regionale. Operando in via transitoria, non sono idonei a fondare una disciplina autonoma senza una legge del Parlamento. La Corte ha stabilito un principio contrario a quello ipotizzato dall’Emilia Romagna. Non può emanarsi una legge regionale che introduca il suicidio assistito senza legge statale. Perciò il Comitato Prolife-Insieme ha chiesto al Governo d’impugnarla (ns. articolo dell’8 agosto).
La legge dell’Emilia Romagna impugnata anche per esigenze etiche
Naturalmente l’intento del comitato Prolife-Insieme rispondeva prima di tutto a delle esigenze etiche. Che ineriscono al principio di intangibilità della vita quale dono divino, puntualizzato dalla Lettera della Congregazione per la dottrina della fede Samaritanus Bonus e ribadito pure da Papa Leone XIV.
A suffragio delle censure mosse dal Comitato, rilevato che la legge regionale ha violato una serie di profili di competenza esclusiva dello Stato, eludendo i vincoli posti dalla Consulta e ponendosi in contrasto con gli articoli 2, 32 e 117 co. 2, lettera l), in materia di ordinamento civile e penale, e art. 117 co.3, della Costituzione, in materia di tutela della salute, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare pure questa legge alla Corte costituzionale. Peraltro il deliberato bolognese non garantisce in modo adeguato e concreto una previa effettiva messa a disposizione di un percorso personalizzato di cure palliative e altri sistemi di prossimità e supporto idonei a evitare il ricorso al suicidio assistito.
In attesa della decisione finale della Consulta, che non potrebbe e non dovrebbe discostarsi dal vaglio di illegittimità già espresso per la legge toscana, il Comitato Prolife-Insieme presenterà altro esposto al Governo, chiedendo per analoghe ragioni l’impugnativa della recente legge regionale del Veneto.
Giuseppe Longo
