Il convegno di Acireale / Matrimonio cattolico: illustrate le novità del processo canonico. In aumento richieste e sentenza di nullità

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Da sin: mons. Guglielmo Giombanco e il prof. Andrea Bettetini

Nella conferenza “Attualità e riforma del processo matrimoniale canonico”, svoltasi lo scorso aprile presso la Biblioteca Zelantea, organizzata dal MEIC – Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale – gruppo di Acireale, dal Progetto Culturale e dall’Accademia degli Zelanti e dei Dafnici, gli aspetti trattati hanno evidenziato una tematica che coinvolge non solo le coppie che sperimentano il fallimento dell’unione o gli addetti ai lavori, ma l’intera comunità ecclesiale.
Come ha ricordato nel suo intervento il prof. Andrea Bettetini (ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania), non si può prescindere da due presupposti fondamentali: il matrimonio elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento (CIC can. 1055) e la famiglia considerata cellula fondamentale della famiglia: “Famiglia diventa ciò che sei!” ammoniva infatti il Pontefice Giovanni Paolo II nell’Esortazione Apostolica “Familiaris Consortio” (1981).correttat0420152695 (1000 x 562) (500 x 281)
Da questo pendant di riferimento è necessario ricordare come l’esecutività di una sentenza matrimoniale, nel diritto canonico, deve essere confermata da due gradi di giudizio. Non è sufficiente che la nullità del matrimonio venga dichiarata dal tribunale di prima istanza, non consentendo di conseguenza alle parti di celebrare un nuovo matrimonio in forma canonica, perché essa dovrà essere confermata dal tribunale di appello secondo il principio della cosiddetta “doppia conforme”. Il tribunale ecclesiastico di appello, riesaminati tutti gli atti processuali di primo grado, può confermare la decisione presa in prima istanza oppure, se ritiene necessarie ulteriori indagini, rinviare la causa ad esame ordinario. La decisione finale può essere una sentenza confermativa del provvedimento di prima istanza, ma in caso di sentenza contraria rispetto al primo grado, la parte interessata può ricorrere al tribunale della Rota Romana.
La sentenza di nullità produce i suoi effetti giuridici sul matrimonio sin dal giorno della celebrazione, come se questo non fosse mai stato contratto. L’unione viene considerata nulla all’origine (“ex tunc”): ecco perché non si tratta di “annullamento”, come a volte si usa dire nel linguaggio corrente, che riguarda invece un atto valido successivamente revocato, con gli effetti giuridici prodotti solo “ex nunc”. È ipotizzabile snellire il procedimento della doppia conforme, rendendo immediatamente definitiva ed esecutiva la prima sentenza qualora le parti si trovassero in accordo con il suo pronunciamento? Alcune disposizioni sembrano dirigersi in tal senso. Papa Benedetto XVI, l’11 febbraio 2013 (lo stesso giorno dell’annuncio delle dimissioni), ha approvato novità procedurali riguardanti la Rota Romana, cinque facoltà speciali da valere per un triennio, la prima delle quali afferma: “le sentenze rotali che dichiarano la nullità del matrimonio siano esecutive, senza che occorra una seconda decisione conforme”.

La disposizione riguarda soltanto il tribunale apostolico della Rota, ma segna una prima deroga che potrebbe aprire la via per la sua estensione a tutti i tribunali della Chiesa. Papa Francesco nel discorso al Congresso Internazionale, promosso dalla facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, nel decimo anniversario della pubblicazione dell’Istruzione Dignitas connubii (24.01.2015) ha affermato: “La conoscenza e direi la consuetudine con questa Istruzione potrà anche in futuro aiutare i ministri dei tribunali ad abbreviare il percorso processuale, percepito dai coniugi spesso come lungo e faticoso. Non sono state finora esplorate tutte le risorse che questa Istruzione mette a disposizione per un processo celere, privo di ogni formalismo fine a sé stesso; né si possono escludere per il futuro ulteriori interventi legislativi volti al medesimo scopo”.
Mons. Guglielmo Giombanco, docente di Diritto canonico nello Studio Teologico San Paolo di Catania nel suo intervento alla conferenza della Zelantea, ha evidenziato come sarebbe necessaria, per i tribunali ecclesiastici, una dotazione di maggiori risorse, non solo economiche ma soprattutto professionali: persone qualificate e umanamente ricche a saper fronteggiare situazioni delicate. È essenziale, ha continuato mons. Giombanco, tenere ben presente l’aspetto esistenziale di chi si ha di fronte, così come ricordava il Santo Padre Francesco al tribunale della Rota Romana per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014: “la dimensione giuridica e la dimensione pastorale del ministero ecclesiale non sono in contrapposizione, perché entrambe concorrono alla realizzazione delle finalità e dell’unità di azione proprie della Chiesa. L’attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia, ha infatti una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana”.

Da sin: mons. Guglielmo Giombanco e il prof. Andrea Bettetini
Mons. Guglielmo Giombanco e il prof. Andrea Bettetini

Presente alla conferenza, mons. Antonino Raspanti, vescovo della diocesi acese, ha affermato come in Sicilia si riscontri nei processi un notevole ritardo che, da qualche anno a questa parte, si sta tentando di erodere. Una causa potrebbe durare uno o due anni, ha ribadito il vescovo Antonino, ma oggi si può arrivare fino ad otto.
Sul sito della Conferenza Episcopale Siciliana è presente un documento relativo all’attività del Tribunale Ecclesiastico con i dati aggiornati al 2012. Scorrendoli si evince come sia cresciuto il numero delle cause pendenti: 2 nel 2004, 10 nel 2006, 66 nel 2009, 161 nel 2010, 277 nel 2011. Nel 2012 le cause introdotte e riassunte (267) sono numericamente inferiori al numero di quelle concluse (324), nel segno di quanto espresso da mons. Raspanti.
L’anno giudiziario 2012, per quanto riguarda la distribuzione per diocesi delle cause trattate, vede in primo piano Palermo (245) seguita da Messina (179) e Catania (153); Acireale è settima (51) superando diocesi come Siracusa (48) e Caltanissetta (37). Le cause concluse nella nostra diocesi sono state dieci, di cui nove con sentenza affermativa ed una negativa.
Tra i motivi di nullità addotti nelle cause concluse troviamo: esclusione della prole (147), esclusione dell’indissolubilità (146), violenza e timore (19), fino a esclusione della sacramentalità (6) ed errore sulla qualità della persona (3). La dichiarazione di nullità è stata chiesta per 7 casi   entro 3 mesi dalla celebrazione del matrimonio, per 12 casi entro 6 mesi; entro il primo anno (39), entro due anni (53), entro cinque anni (18), entro i dieci anni (59), entro 25 anni (5).
Per il quinquennio 2008-2012 è inoltre presente un quadro relativo al sesso delle parti che hanno introdotto la causa di nullità che vede una maggioranza maschile su quella femminile.

 Katya Musmeci

 

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